Commission Regulation (EC) No 1484/2004 of 20 August 2004 amending Regulation (EC) No 917/2004 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 797/2004 on measures improving general conditions for the production and marketing of apiculture products
Published date | 21 August 2004 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,Non-Annex II EEC Treaty products |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 273, 21 August 2004 |
21.8.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 273/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1484/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di tali programmi viene accordato in funzione del patrimonio apicolo dei singoli Stati membri che figura in allegato al regolamento (CE) n. 917/2004. |
(2) | Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 917/2004 risultano modificazioni del patrimonio apicolo. |
(3) | Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 917/2004. |
(4) | Poiché l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 917/2004 prevede il 31 agosto come termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalla campagna 2004/2005. |
(5) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo ripreso in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2004/2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto...
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