Commission Regulation (EC) No 509/2001 of 15 March 2001 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the "Register of protected designations of origin and protected geographical indications" provided for in Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Published date | 16 March 2001 |
Subject Matter | Consumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 76, 16 March 2001 |
Regolamento (CE) n. 509/2001 della Commissione, del 15 marzo 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 16/03/2001 pag. 0007 - 0008
Regolamento (CE) n. 509/2001 della Commissione
del 15 marzo 2001
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia e la Francia hanno trasmesso alla Commissione due domande per la registrazione di talune denominazioni quali denominazioni di origine.
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.
(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario come denominazione d'origine protetta.
(5) L'allegato del presente...
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