Commission Regulation (EC) No 28/2004 of 5 January 2004 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the detailed content of intermediate and final quality reports

Published date09 January 2004
Subject MatterInformation and verification,Social Policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 5, 09 January 2004
EUR-Lex - 32004R0028 - IT 32004R0028

Regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2004 pag. 0042 - 0056


Regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione

del 5 gennaio 2004

che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

(2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di attuazione per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia, relativa agli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC, e il contenuto dettagliato della relazione definitiva sulla qualità, per la componente sia trasversale sia longitudinale.

(3) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi all'opinione del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO il PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le definizioni da applicare alla relazione intermedia e alla relazione definitiva sulla qualità per le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato I.

Articolo 2

I criteri di valutazione della qualità e il contenuto dettagliato della relazione intermedia sulla qualità che gli Stati membri devono presentare, relativa agli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC figurano nell'allegato II.

Articolo 3

I criteri di valutazione della qualità e il contenuto dettagliato della relazione definitiva sulla qualità che gli Stati membri devono presentare, relativa alle componenti trasversali e longitudinali per quanto concerne l'esattezza interna figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Il contenuto della relazione comparativa intermedia e della relazione comparativa finale sulla qualità che la Commissione (Eurostat) deve presentare è precisato nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2004.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

a) "Sostituzione": sostituzione con altre unità delle unità inizialmente scelte per il campione quando queste ultime non forniscono le informazioni richieste, perché l'indirizzo non è reperibile o è irraggiungibile, o la famiglia rifiuta di cooperare, o è temporaneamente assente o non è in grado di rispondere.

b) "Imputazione": stima di valori plausibili (ma artificiali) in sostituzione di valori mancanti.

c) "Equivalente reddito disponibile": il reddito totale disponibile della famiglia diviso per la sua "dimensione equivalente".

d) "Dimensione equivalente": dimensione calcolata utilizzando la scala di equivalenza dell'OCSE modificata. Tale scala attribuisce una ponderazione di 1,0 al primo adulto, di 0,5 a ogni altra persona di età superiore ai 14 anni presente nella famiglia e di 0,3 ai bambini di età inferiore ai 14 anni.

e) "Schema di campionamento": la popolazione di unità dalla quale un campione può essere scelto.

f) "Precisione": il grado di corrispondenza tra i valori esatti o reali e i calcoli o le stime.

g) "Errori di campionamento": errori legati alla variabilità aleatoria derivante dal ricorso ad un campione in luogo di un censimento.

h) "Errori non dovuti al campionamento": errori che possono prodursi in qualsiasi fase della rilevazione dei dati e del processo di produzione.

Gli errori non dovuti al campionamento sono sostanzialmente di quattro tipi:

- "errori di copertura": errori causati dalle differenze esistenti tra la popolazione di interesse e lo schema di campionamento. Gli errori di copertura comprendono la sovracopertura, la sottocopertura e gli errori di classificazione:

- "sovracopertura": vengono prese in considerazione unità erroneamente classificate, che esulano dalla portata dell'indagine, o unità che risultano inesistenti all'atto pratico,

- "sottocopertura": nel caso in cui determinate unità non siano incluse nello schema di campionamento,

- "errori di classificazione": errata classificazione di unità appartenenti alla popolazione di interesse,

- "errori di misura": errori che si producono al momento della rilevazione dei dati. Le cause sono molteplici: lo strumento d'indagine, il sistema di informazione, l'intervistatore e le modalità della rilevazione,

- "errori di elaborazione": si verificano nelle operazioni successive alla rilevazione, ad esempio: l'inserimento dei dati, la codifica, l'editing, la ponderazione,

- "errori dovuti alla mancanza di risposte": errori dovuti all'impossibilità di ottenere le informazioni desiderate presso un'unità idonea. Si distinguono due tipi principali:

- "assenza di risposta delle unità": unità intere (famiglie e/o persone), scelte per il campione, non hanno comunicato alcuna informazione,

- "assenza di risposta per alcune voci": l'unità del campione è stata correttamente osservata, senza tuttavia ottenere tutte le informazioni necessarie.

i) "Pertinenza": la misura in cui le statistiche soddisfano le esigenze degli utenti attuali o potenziali: esistenza delle statistiche necessarie, grado di corrispondenza tra i concetti utilizzati (definizioni, classificazioni, ecc.) e le esigenze degli utenti.

j) "Tempestività e puntualità":

- la tempestività dell'informazione è rappresentata dal lasso di tempo che intercorre tra la disponibilità dell'informazione e l'evento o il fenomeno che descrive,

- la puntualità è riferita al lasso di tempo tra l'effettiva data di consegna dei dati da parte di Eurostat e la data di consegna prevista: termine indicato in calendari ufficiali, previsto da un regolamento o concordato tra le parti.

k) "Accessibilità e chiarezza":

- per accessibilità si intende l'insieme delle condizioni fisiche alle quali gli utenti possono ottenere i dati: a chi rivolgersi, come ordinare, termini di consegna, trasparenza della politica dei prezzi, condizioni di commercializzazione convenienti (copyright, ecc.), disponibilità di micro o macro data, formati (su carta, file, CD-ROM, Internet,...), ecc.,

- la chiarezza riguarda le modalità di presentazione dei dati: presenza o assenza di metadati, illustrazioni tipo grafici o mappe, disponibilità di informazioni sulla loro qualità (comprese le eventuali restrizioni dell'uso), nonché la disponibilità di un'assistenza supplementare da parte degli Istituti statistici nazionali.

ALLEGATO II

Criteri di valutazione della qualità e contenuto della relazione intermedia che gli Stati membri devono presentare

1 INDICATORI TRASVERSALI COMUNI DELL'UNIONE EUROPEA

1.1. Indicatori trasversali comuni dell'Unione europea basati sulla componente trasversale EU-SILC

Gli Stati membri forniscono gli indicatori trasversali comuni UE basati sul campione trasversale EU-SILC dell'anno n, inclusi nella relazione annuale dell'anno (n+2) da presentare a primavera al Consiglio europeo.

Gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea sono gli indicatori adottati dal Consiglio nel quadro del metodo aperto di coordinamento e possono...

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