Commission Regulation (EC) No 260/2008 of 18 March 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annex VII listing active substance/product combinations covered by a derogation as regards post harvest treatments with a fumigant (Text with EEA relevance)

Published date19 March 2008
Subject MatterPlant health legislation,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008
L_2008076IT.01003101.xml
19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/31

REGOLAMENTO (CE) N. 260/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l’allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), e in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Diversi Stati membri hanno segnalato alla Commissione la necessità di una deroga dai livelli massimi di residui di cui agli allegati II e III, specificando le varietà di piante e gli antiparassitari per i quali occorre la deroga. Tale deroga dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per le sostanze attive che superano i limiti specificati nei suddetti allegati, al fine di impedire un’interruzione del commercio dei prodotti immagazzinati che sono stati sottoposti a tale tipo di trattamento.
(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VII al regolamento (CE) n. 396/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione (GU L...

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