Commission Regulation (EC) No 1745/2002 of 30 September 2002 reducing, for the 2002/2003 marketing year, the guaranteed quantity under the production quotas scheme for the sugar sector and the presumed maximum supply needs of sugar refineries under the preferential import arrangements

Published date01 October 2002
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 263, 01 October 2002
EUR-Lex - 32002R1745 - IT 32002R1745

Regolamento (CE) n. 1745/2002 della Commissione, del 30 settembre 2002, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 01/10/2002 pag. 0031 - 0035


Regolamento (CE) n. 1745/2002 della Commissione

del 30 settembre 2002

relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabiliscono che il quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione debba essere ridotto anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo concluso in conformità dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

(2) Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2002/03 mostrano l'esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall'accordo citato per la campagna in esame. È pertanto necessario stabilire la differenza di cui ridurre il quantitativo garantito e precisare la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall'altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti di ripartizione fissati a tale scopo.

(3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio...

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