Commission Regulation (EC) No 1011/2005 of 30 June 2005 fixing the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector in the 2005/06 marketing year
Published date | 01 July 2005 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 170, 01 July 2005 |
1.7.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 170/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1011/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | A norma del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2) sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, fissati a norma del regolamento (CE) n. 784/68 della Commissione (3). Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti I e II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(2) | Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/68, salvo nei casi di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. |
(3) | Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 784/68. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5. |
(4) | Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95. |
(5) | Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95. |
(6) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo |
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