Commission Regulation (EC) No 1027/2009 of 29 October 2009 approving minor amendments to the specification of a name registered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Morbier (PDO))

Published date30 October 2009
Subject MatterFoodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 30 October 2009
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30.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/34

REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Morbier (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Morbier», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 1241/2002 (3).
(2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d’uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Morbier». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.
(3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Morbier» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3) GU L 181 dell’11.7.2002, pag. 4.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Morbier» sono approvate le seguenti modifiche.

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così modificato:

al secondo paragrafo:
anziché :
«A parte una scrematura parziale e l’aggiunta di caglio, di fermenti lattici e di una serie circoscritta di ausiliari di produzione, è vietato togliere o aggiungere qualsiasi sostanza a questo latte.»,
leggi :
«A parte una scrematura parziale e l’aggiunta di caglio, di fermenti lattici, di sale e di acqua per il lavaggio della cagliata, è vietato togliere o aggiungere qualsiasi sostanza a questo latte o durante la produzione del formaggio.»;
sono aggiunte le disposizioni seguenti:
«[…] L’operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l’aggiunta di caglio. […] È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione. […] È peraltro autorizzato il delattosaggio parziale mediante lavaggio della cagliata con acqua. […] È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero. È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»

ALLEGATO II

SCHEDA...

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