Commission Regulation (EC) No 1034/2008 of 21 October 2008 amending Regulation (EC) No 885/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the accreditation of paying agencies and other bodies and the clearance of the accounts of the EAGF and the EAFRD

Published date22 October 2008
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 279, 22 October 2008
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22.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/13

REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri devono recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Tuttavia l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33, paragrafo 7, di detto regolamento autorizzano gli Stati membri a non portare avanti il procedimento di recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare. Per assicurare un’applicazione efficace e corretta di tali disposizioni, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale gli Stati membri non sono tenuti a procedere al recupero. È opportuno fissare tale soglia a 100 EUR, al netto degli interessi, dato che i casi di recupero concernenti somme inferiori a tale importo costituiscono una percentuale significativamente inferiore allo 0,1 % dell’importo complessivo dei pagamenti indebitamente versati oggetto di una comunicazione degli Stati membri alla Commissione, a norma dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (2). La fissazione di tale soglia non osta all’applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni suindicate nei casi, debitamente giustificati, concernenti importi superiori a 100 EUR.
(2) La norma de minimis prevista dal presente regolamento non si applica alle riduzioni ed alle esclusioni imposte dagli Stati membri ai beneficiari nell’ambito della condizionalità in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
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