Commission Regulation (EC) No 1164/2008 of 24 November 2008 laying down rules for the management and distribution of textile quotas established for the year 2009 under Council Regulation (EC) No 517/94

Published date25 November 2008
Subject MatterCommercial policy,Textiles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 25 November 2008
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25.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/7

REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2008

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2009 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
(2) A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.
(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2009 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
(4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1402/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (2), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2009.
(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.
(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2009 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2008.
(7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.
(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2010, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2009.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2009, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2008.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2008 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dal 7 gennaio 2009 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d'importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;
b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:
i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure
ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2009.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2010.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 311 del 29.11.2007, pag. 27.


ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese Categoria Unità Importo massimo
Corea del Nord 1 Chilogrammi 10 000
2 Chilogrammi 10 000
3 Chilogrammi 10 000
4 Pezzi 10 000
5 Pezzi 10 000
6 Pezzi 10 000
7 Pezzi 10 000
8 Pezzi 10 000
9 Chilogrammi 10 000
12 Paia 10 000
13 Pezzi 10 000
14 Pezzi 10 000
15 Pezzi 10 000
16 Pezzi 10 000
17 Pezzi 10 000
18 Chilogrammi 10 000
19 Pezzi 10 000
20 Chilogrammi 10 000
21 Pezzi 10 000
24 Pezzi 10 000
26 Pezzi 10 000
27 Pezzi 10 000
28 Pezzi 10 000
29 Pezzi 10 000
31 Pezzi 10 000
36 Chilogrammi 10 000
37 Chilogrammi 10 000
39 Chilogrammi 10 000
59 Chilogrammi 10 000
61 Chilogrammi 10 000
68 Chilogrammi 10 000
69 Pezzi 10
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