Commission Regulation (EC) No 1233/2007 of 22 October 2007 amending Regulation (EC) No 885/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the accreditation of paying agencies and other bodies and the clearance of the accounts of the EAGF and of the EAFRD

Published date23 October 2007
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 279, 23 October 2007
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23.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/10

REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanziano, in regime di gestione concorrente, soltanto le spese sostenute in conformità del diritto comunitario. I pagamenti indebiti effettuati dagli Stati membri ai beneficiari che non derivano da irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), ma da errori commessi dalle amministrazioni nazionali, non sono effettuati in conformità del diritto comunitario e, pertanto, non devono essere finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo detti pagamenti indebiti, se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere esclusi dai resoconti annuali degli organismi pagatori. Di conseguenza, tali pagamenti non devono essere inclusi nelle tabelle di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 (3).
(2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, all'atto della trasmissione dei conti annuali, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero. Nella tabella gli Stati membri indicano separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti e gli importi per i quali è stato deciso di non procedere al recupero. Al fine di facilitare la liquidazione dei conti degli organismi pagatori da parte della Commissione, nei conti deve essere indicato l'importo totale a carico del bilancio comunitario e l'importo totale a carico del bilancio dello Stato membro, secondo quanto disposto, rispettivamente, per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché l'importo totale a carico del bilancio della Commissione, secondo quanto disposto rispettivamente per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 6, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 7, del medesimo regolamento.
(3) A fini contabili, è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, nell'ambito dei conti annuali, informazioni sugli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dalle amministrazioni nazionali o da irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità. A tal fine occorre aggiungere un modello di tabella in cui riportare le informazioni richieste.
(4) Per tenere conto di recenti cambiamenti nel settore, occorre aggiornare alcuni riferimenti relativi alla sicurezza dei sistemi d'informazione.
(5) Occorre semplificare l'allegato III, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 885/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Contenuto dei conti annuali I conti annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 includono:
a) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005;
b) le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio comunitario;
c) le spese del FEASR, ripartite per programmi e misure. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;
d) dati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica, oppure la conferma che i dati relativi a ciascuna operazione sono tenuti a disposizione della Commissione, su supporto informatico;
e) una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programmi e misure, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (4), per quanto concerne il FEAGA, e l'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento per quanto concerne il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;
f) separatamente, gli
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