Commission Regulation (EC) No 1237/2008 of 11 December 2008 amending Regulation (EC) No 1043/2005 implementing Council Regulation (EC) No 3448/93 as regards the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds

Published date12 December 2008
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 334, 12 December 2008
L_2008334IT.01005501.xml
12.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334/55

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (2), ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l’importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.
(2) A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio internazionale dell’ovoalbumina, dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, oppure dalle specifiche esigenze di alcuni mercati, la restituzione per tali merci può essere differenziata a seconda della loro destinazione.
(3) Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 può causare l’errata interpretazione in base alla quale le merci contenenti l’ingrediente ovoalbumina, esportate in paesi terzi, in particolare in Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Thailandia, Taiwan e nelle Filippine, possono beneficiare del tasso di restituzione più elevato applicabile esclusivamente alle esportazioni di ovoalbumina allo stato naturale verso tali destinazioni.
(4) Per motivi di chiarezza e per tutelare gli interessi finanziari della Comunità è quindi opportuno chiarire che unicamente le esportazioni di ovoalbumina allo stato naturale
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT