Commission Regulation (EC) No 1242/2007 of 24 October 2007 amending Regulation (EC) No 793/2006 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Published date | 25 October 2007 |
Subject Matter | European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agriculture and Fisheries,Agricultural structures |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 281, 25 October 2007 |
25.10.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 281/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1242/2007 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) | Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 (2) emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3) prevede il ricorso a sistemi informatici per il rilascio e l'uso dei titoli; è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 793/2006 un riferimento a questa possibilità. |
(3) | L'articolo 29, primo trattino, del regolamento (CE) n. 793/2006 disciplina esclusivamente gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento che possono essere versati in qualsiasi momento dell’anno. Per garantire il corretto funzionamento e l'efficienza del programma è opportuno prevedere misure supplementari che consentano di effettuare in qualsiasi momento dell’anno i pagamenti per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50 del regolamento. |
(4) | Occorre precisare ulteriormente le procedure di modifica dei programmi previste nell'articolo 49, del regolamento (CE) n. 793/2006. A tal fine occorre precisare le regole per la presentazione delle domande di modifica dei programmi generali, per la loro approvazione da parte della Commissione, nonché i termini per la presentazione delle domande. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche si applichino a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre è opportuno distinguere tra modifiche di rilievo che richiedono l'approvazione mediante decisione della Commissione e modifiche minori da comunicare alla Commissione solo per informazione. |
(5) | L'attuale formulazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 793/2006 deve essere precisata ulteriormente mediante l'aggiunta del riferimento al corrispondente articolo del regolamento (CE) n. 247/2006. |
(6) | Per garantire la transizione armoniosa tra il regime applicabile fino al 2006 circa la possibilità di utilizzare i titoli elettronici ai fini dell'aiuto nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento e circa la possibilità di effettuare pagamenti in qualsiasi momento dell’anno per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50, del regolamento (CE) n. 793/2006, è necessario che le modifiche dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29 si applichino a partire dalla data in cui la Commissione comunica l'approvazione del programma generale allo Stato membro a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006. |
(7) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 793/2006. |
(8) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue:
1) | nell'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma |
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