Commission Regulation (EC) No 1242/2007 of 24 October 2007 amending Regulation (EC) No 793/2006 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union

Published date25 October 2007
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agriculture and Fisheries,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 25 October 2007
L_2007281IT.01000501.xml
25.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1242/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 (2) emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3) prevede il ricorso a sistemi informatici per il rilascio e l'uso dei titoli; è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 793/2006 un riferimento a questa possibilità.
(3) L'articolo 29, primo trattino, del regolamento (CE) n. 793/2006 disciplina esclusivamente gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento che possono essere versati in qualsiasi momento dell’anno. Per garantire il corretto funzionamento e l'efficienza del programma è opportuno prevedere misure supplementari che consentano di effettuare in qualsiasi momento dell’anno i pagamenti per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50 del regolamento.
(4) Occorre precisare ulteriormente le procedure di modifica dei programmi previste nell'articolo 49, del regolamento (CE) n. 793/2006. A tal fine occorre precisare le regole per la presentazione delle domande di modifica dei programmi generali, per la loro approvazione da parte della Commissione, nonché i termini per la presentazione delle domande. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche si applichino a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre è opportuno distinguere tra modifiche di rilievo che richiedono l'approvazione mediante decisione della Commissione e modifiche minori da comunicare alla Commissione solo per informazione.
(5) L'attuale formulazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 793/2006 deve essere precisata ulteriormente mediante l'aggiunta del riferimento al corrispondente articolo del regolamento (CE) n. 247/2006.
(6) Per garantire la transizione armoniosa tra il regime applicabile fino al 2006 circa la possibilità di utilizzare i titoli elettronici ai fini dell'aiuto nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento e circa la possibilità di effettuare pagamenti in qualsiasi momento dell’anno per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50, del regolamento (CE) n. 793/2006, è necessario che le modifiche dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29 si applichino a partire dalla data in cui la Commissione comunica l'approvazione del programma generale allo Stato membro a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 793/2006.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue:

1) nell'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma
...

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