Commission Regulation (EC) No 1259/2005 of 27 July 2005 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China

Published date30 July 2005
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 200, 30 July 2005
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30.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200/73

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 24 settembre 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, dai seguenti produttori («il denunciante»): Legré-Mante SA, Industria Chimica Valenzana S.p.A, Distillerie Mazzari S.p.a., Alcoholera Vinicola Europea S.A. e Comercial Quimica Sarasa s.l., che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di acido tartarico.
(2) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative all’acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese («RPC») e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento.
(3) Il 30 ottobre 2004, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura (2) sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1.2. Parti interessate dal procedimento

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(5) I produttori denuncianti, altri produttori comunitari che hanno collaborato, produttori esportatori, importatori, fornitori, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Tre produttori esportatori hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, o il TI qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per beneficiare del TEM.
(7) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Risposte sono pervenute da tre produttori esportatori della RPC, un produttore del paese di riferimento, l’Argentina, sette produttori e due utilizzatori comunitari.
(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di accertamento nelle sedi delle seguenti società.
a) Produttori comunitari
Alcoholera Vinicola Europea «Alvinesa» SA, Ciudad Real, Spagna
Comercial Quimica Sarasa «Tydsa» SL, Girona, Spagna
Distillerie Bonollo Srl, Frosinone, Italia
Distillerie Mazzari SpA, Ravenna, Italia
Etablissements Legré-Mante SA, Marseille, Francia
Industria Chimica Valenzana «I.C.V.» SpA, Palermo, Italia
Tartarica Treviso Srl, Faenza, Italia
b) Produttori esportatori della RPC
Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, RPC.
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, RPC.
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.
(9) Vista l’esigenza di determinare, per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie l’Argentina, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:
c) Produttori del paese di riferimento
Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentina.

1.3. Periodo dell’inchiesta

(10) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (in appresso: «periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 (in appresso: «periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all’eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(11) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido tartarico («AT»), attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Tale prodotto viene utilizzato essenzialmente dai produttori di vini, dall’industria alimentare e da numerose altre industrie, come ingrediente del prodotto finale o come additivo per accelerare o rallentare determinati processi chimici. Il prodotto può ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione oppure, mediante sintesi chimica, da composti petrolchimici. Tenuto conto delle caratteristiche fisiche, del processo di produzione e della sostituibilità, per l’utilizzatore, dei vari tipi del prodotto, si ritiene che tutto l’acido tartarico costituisca un unico prodotto.

2.2. Prodotto simile

(12) L’inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche fisiche di base dell’AT prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità, dell’AT prodotto e venduto sul mercato interno cinese, dell’AT importato nella Comunità dalla RPC, nonché di quello prodotto e venduto in Argentina sono identiche e che tali prodotti sono prevalentemente destinati al medesimo impiego.
(13) Si è pertanto concluso in via provvisoria che il prodotto in esame e l’AT venduto sul mercato interno cinese, l’AT prodotto e venduto in Argentina, nonché quello prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e hanno le medesime applicazioni, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(14) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(15) Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:
1) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
2) i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;
3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
5) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(16) Nell’ambito della presente inchiesta, tre produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Sono state esaminate tutte le richieste di TEM presentate ed effettuate verifiche in loco presso le sedi di queste società che hanno collaborato [cfr. il considerando (7)]. È risultato che i tre produttori soddisfacevano tutte le condizioni per l’attribuzione del TEM.
(17) L’elenco dei produttori esportatori della RPC che hanno ottenuto il TEM è quindi il seguente:
1) Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou.
2) Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City.
3) Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

3.2. Valore normale

3.2.1. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(18) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore interessato, se le sue vendite complessive di AT sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di
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