Commission Regulation (EC) No 138/2008 of 15 February 2008 terminating the partial interim review of anti-dumping measures applicable to imports of okoumé plywood originating in the People's Republic of China
Published date | 16 February 2008 |
Subject Matter | Dumping,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 42, 16 February 2008 |
16.2.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 42/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 138/2008 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2008
che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure in vigore
(1) | Con il regolamento (CE) n. 1942/2004 (2), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese. I dazi in vigore vanno dal 6,5 % al 23,5 % per quattro aziende con aliquote individuali e l'aliquota rimanente è del 66,7 %. |
2. Domanda di riesame
(2) | Il 3 aprile 2006 è pervenuta alla Commissione una richiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base affinché riesaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di fare rientrare nuovi tipi di prodotto nella definizione dello stesso. |
(3) | La richiesta è stata presentata dalla Federazione europea delle industrie del compensato (FEIC) («il richiedente») per conto dei produttori comunitari di legno compensato di okoumé. |
(4) | Il richiedente ha sostenuto che sul mercato sono presenti nuovi tipi di prodotto, quali legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non supera lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno costituito da bintangor, red canarium, kedondong o altri tipi di legno tropicale, non rivestito da una pellicola permanente di materiali diversi. Questi prodotti dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione delle misure poiché possiedono caratteristiche fisiche e chimiche, nonché destinazione finale identiche a quelle del prodotto cui si riferiscono le misure esistenti. Pertanto, sia il prodotto in questione che i nuovi tipi di prodotto devono essere considerati un unico prodotto. |
3. Apertura del procedimento
(5) | Avendo stabilito, previa consultazione del comitato |
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