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21.12.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 337/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(3) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:
1) | L’articolo 3 sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I. 2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito. 3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato. 4. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
2) | All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.» |
3) | All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:
a) | 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte; |
b) | 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte; |
c) | 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte; |
d) | 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di |
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