Commission Regulation (EC) No 1544/2007 of 20 December 2007 amending Regulation (EC) No 2707/2000 laying down rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards Community aid for supplying milk and certain milk products to pupils in educational establishments

Published date21 December 2007
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 21 December 2007
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21.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/64

REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole, a prescindere dal tenore di materia grassa, e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili.
(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (2).
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

1) L’articolo 3 sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I. 2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito. 3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato. 4. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2) All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.»
3) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:
a) 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte;
b) 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte;
c) 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte;
d) 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di
...

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