Commission Regulation (EC) No 184/2009 of 6 March 2009 amending for the 104th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban

Published date07 March 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 63, 07 March 2009
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7.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63/11

REGOLAMENTO (CE) N. 184/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

recante centoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 10 dicembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo quattro persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Le motivazioni delle modifiche sono state comunicate alla Commissione.
(3) Occorre modificare opportunamente l’allegato I.
(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.
(5) Poiché l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali di alcune delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare le persone fisiche interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, dare loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e
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