Commission Regulation (EC) No 196/2006 of 3 February 2006 amending Annex I to Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council to take account of the European Standard EN ISO 14001:2004, and repealing Decision 97/265/EC

Published date04 February 2006
Subject MatterIndustry,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 32, 04 February 2006
L_2006032IT.01000401.xml
4.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 32/4

REGOLAMENTO (CE) N. 196/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2006

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I requisiti della norma europea EN ISO 14001:1996, sezione 4, costituiscono i requisiti del sistema di gestione ambientale di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 761/2001.
(2) La norma internazionale ISO 14001:1996 è stata modificata nel 2004 in seguito ai lavori del comitato TC 207/SC1 Sistema di gestione ambientale dell’Organizzazione internazionale di normazione (ISO), allo scopo di migliorare la compatibilità della norma ISO 14001 con la norma ISO 9001 e di chiarire il testo della norma ISO 14001 senza dover aggiungere ulteriori requisiti.
(3) L’ISO ha successivamente emanato una nuova versione riveduta della norma europea EN ISO 14001:2004.
(4) L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 761/2001 deve essere modificato per tenere conto della norma internazionale ISO 14001:2004 e della norma europea EN ISO 14001:2004.
(5) Il regolamento (CE) n. 761/2001 deve essere pertanto modificato.
(6) Occorrono disposizioni transitorie per le organizzazioni già registrate nell’EMAS.
(7) La decisione 97/265/CE della Commissione (2) concernente il riconoscimento della norma internazionale ISO 14001:1996 e della norma europea EN ISO: 14001:1996 deve essere abrogata.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 761/2001 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le organizzazioni che risultano iscritte nel registro EMAS alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento rimangono nel registro EMAS, salvo verifica ai sensi del paragrafo 2.

2. La conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 761/2001, modificato dal presente regolamento, è accertata in occasione della verifica successiva dell’organizzazione.

Se la verifica successiva deve essere effettuata prima del semestre successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, la data della verifica seguente può essere rinviata di 6 mesi d’intesa con il verificatore ambientale e con l’organismo competente.

Articolo 3

La decisione 97/265/CE è abrogata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(2) GU L 104 del 22.4.1997, pag. 37.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004, che sono descritti nella sezione 4 della norma europea (1) e integralmente riportati di seguito.

I-A. Requisiti del sistema di gestione ambientale

I-A.1. Requisiti generali

L’organizzazione deve stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare in continuo un sistema di gestione ambientale in conformità ai requisiti della presente norma internazionale e determinare come esso soddisfi tali requisiti.

L’organizzazione deve definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione ambientale.

I-A.2. Politica ambientale

L’alta direzione deve definire la politica ambientale dell’organizzazione e assicurare che, all’interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale, essa:

a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi;
b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento;
c) includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali;
d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali;
e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva;
f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa;
g) sia disponibile al pubblico.

I-A.3. Pianificazione

I-A.3.1. Aspetti ambientali

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

a) identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che, all’interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o modificati;
b) determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto/i significativo/i sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi).

L’organizzazione deve documentare e mantenere aggiornate queste informazioni.

L’organizzazione deve assicurare che gli aspetti ambientali significativi siano tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

I-A.3.2. Prescrizioni legali e altre prescrizioni

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

a) identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che riguardano i propri aspetti ambientali;
b) determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali.

L’organizzazione deve assicurare che tali prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive siano tenute in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

I-A.3.3. Obiettivi, traguardi e programma/i

L’organizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati.

Gli obiettivi e i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni alla prevenzione dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, al miglioramento continuo.

Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e traguardi, un’organizzazione deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sottoscrive, e i propri aspetti ambientali significativi. Deve anche considerare le proprie opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali, e i punti di vista delle parti interessate.

Per raggiungere i propri obiettivi e traguardi, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. Il/I programma/i deve/devono contenere:

a) l’indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi per ogni funzione e livello pertinente dell’organizzazione;
b) i mezzi ed i tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti.

I-A.4. Attuazione e funzionamento

I-A.4.1. Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

La direzione deve assicurare la disponibilità delle risorse indispensabili per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane e le competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse...

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