Commission Regulation (EC) No 2020/2006 of 22 December 2006 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the management of the WTO tariff quota for New Zealand butter

Published date29 November 2008
Subject MatterQuotas - third countries,Rice
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29.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 384/54

REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), ha stabilito tra l’altro alcune disposizioni per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
(2) La Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza dell'11 luglio 2006 sulla causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ha affermato che: «L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito»; e «gli articoli 25 e 32 del regolamento (CE) n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti».
(3) Occorre introdurre nuove disposizioni per la gestione di tale contingente tariffario a decorrere dal 1o gennaio 2007, garantendo agli importatori un accesso non discriminatorio al contingente in conformità della sentenza della Corte nella causa C-313/04.
(4) Al fine di garantire la stabilità degli scambi procedendo nel contempo ad una graduale apertura dell'intero contingente a tutti gli operatori interessati, è opportuno applicare per la gestione del contingente il metodo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Occorre pertanto ripartire il contingente tra importatori tradizionali e nuovi arrivati. Occorre provvedere a che nella gestione della parte destinata agli importatori tradizionali si tenga conto degli scambi precedenti nell'ambito dello stesso contingente e nella gestione della parte destinata ai nuovi arrivati si proceda ad un esame simultaneo delle domande di titoli.
(5) Per garantire la genuinità delle domande di titoli di importazione, evitare le operazioni speculative e assicurare l'utilizzazione ottimale del contingente è opportuno che ciascun richiedente, per la parte del contingente destinata ai nuovi arrivati, presenti domanda per un quantitativo minimo e che le domande siano limitate al 10 % del quantitativo disponibile. Per le stesse ragioni, occorre stabilire dei criteri in base ai quali consentire la partecipazione al contingente; in particolare, è opportuno che il contingente sia aperto agli operatori che comprovano un certo livello di attività commerciale nel settore lattiero-caseario. Per garantire una maggiore parità di accesso al contingente dei nuovi arrivati occorre autorizzare ogni richiedente a fare domanda per un quantitativo massimo.
(6) Occorre fissare l'entità della cauzione ad un livello tale da garantire che soltanto i commercianti genuini presentino domanda nell'ambito del contingente. È opportuno pertanto adottare l'importo della cauzione applicabile per la gestione dei contingenti di cui al titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001.
(7) Per evitare il rilascio di titoli per quantitativi che non sono economicamente validi, occorre prevedere una procedura di assegnazione mediante sorteggio qualora fossero rilasciati titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate.
(8) Le importazioni di burro neozelandese devono soddisfare determinati requisiti in materia di qualità e di composizione stabiliti nel regolamento (CE) n. 2535/2001. Per attestare il rispetto di detti requisiti e provare l'origine dei prodotti occorre prevedere che al momento dell'importazione l'operatore presenti il certificato IMA 1.
(9) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Anteriormente al 1o giugno l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.»
2) Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 24 1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B. 2. Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione. Articolo 25 1. Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato. I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1. 2. I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e). L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles). Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche. L’autorità preposta al rilascio del titolo d’importazione conserva l’originale di ogni certificato IMA 1 presentato.»
3) All'articolo 26, paragrafo 2, è soppresso il secondo comma.
4) Gli articoli da 34 a 39 sono sostituiti dal seguente testo: «Articolo 34 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle importazioni di burro neozelandese effettuate nell'ambito dei contingenti n. 09.4195 e 09.4182 di cui all'allegato III.A del presente regolamento. 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 30, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d). 3. L'espressione “di almeno sei settimane” figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali. 4. Nell'allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare durante ogni periodo o sottoperiodo del contingente tariffario di importazione. Articolo 34 bis 1. I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell'allegato III.A:
a) il contingente n. 09.4195 (di seguito denominata “parte A” ) sarà ripartito fra gli importatori comunitari riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 e in grado di comprovare:
i) per l'anno contingentale 2007, di avere effettuato importazioni nell'ambito del
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