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28.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 381/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2004
che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74,
considerando quanto segue:
(1) | L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso. |
(2) | Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti. |
(3) | Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.
1) | L’allegato I è modificato come segue.
a) | il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:
«— | in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),»; | |
b) | il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— | in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),»; | |
c) | il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:
«— | in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura». | | |
2) | L’allegato II viene modificato come segue:
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