Commission Regulation (EC) No 270/2007 of 13 March 2007 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials

Published date15 March 2007
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),economic, social and territorial cohesion,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 75, 15 March 2007
L_2007075IT.01000801.xml
15.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75/8

REGOLAMENTO (CE) N. 270/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2) prevede la comunicazione di determinati dati alla Commissione. Riguardo all’aiuto per il tabacco, l’importo indicativo dell’aiuto deve essere comunicato per l’anno del raccolto e non per l’anno successivo, come indicato alla lettera d) di detto articolo, che deve essere quindi modificata in tal senso.
(2) Riguardo all’aiuto specifico per il cotone, le comunicazioni richieste all’articolo 171 bis decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono superflue rispetto a quelle dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il paragrafo 3 dell’articolo 171 bis decies deve essere quindi soppresso.
(3) A norma dell’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), gli Stati membri devono tenere conto dell’applicazione di riduzioni o esclusioni alle singole domande di aiuto nel calcolare il coefficiente di riduzione da applicare in caso di superamento dei massimali di spesa fissati per taluni regimi di aiuto.
(4) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004 prevede la fissazione di coefficienti di riduzione entro il 15 novembre di un dato anno. L’effetto globale delle riduzioni e delle esclusioni applicate alle singole domande di aiuto non è necessariamente noto a quella data a livello di Stati membri. Non si vede peraltro la necessità di fissare tali coefficienti per quella data.
(5) Inoltre, l’esperienza insegna che spesso è difficile fissare entro il 15 novembre dell’anno considerato gli ulteriori coefficienti di riduzione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004. Non esistendo una particolare necessità che giustifichi la fissazione dei suddetti coefficienti in una fase così precoce, ed essendo sufficiente che i dati vengano comunicati alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e comunque prima della concessione degli aiuti, l’articolo 4 deve essere modificato in tal senso. Questa modifica si ripercuote sugli articoli 3, 61, 69, 171 ter ter e sugli allegati III e VI dello stesso regolamento, che vanno quindi parimenti modificati.
(6) La relazione della Commissione al Consiglio sul riesame dell’aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sottolineato l’opportunità di rendere questo aiuto più attraente sia per gli agricoltori che per i trasformatori. Occorre pertanto semplificarne le modalità di applicazione contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(7) Il regime delle cauzioni garantisce che le materie prime coltivate sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per le colture energetiche e consegnate a un collettore o a un primo trasformatore vengano effettivamente trasformate in prodotti energetici. Sembra tuttavia opportuno autorizzare gli Stati membri a sostituire il regime delle cauzioni con un sistema alternativo di accreditamento degli operatori, atto ad offrire garanzie equivalenti. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.
(8) L’obbligo di stipulare un contratto è un modo efficace per garantire che il richiedente dell’aiuto consegni effettivamente la materia prima a un collettore o a un primo trasformatore. Tuttavia, poiché le colture permanenti (per esempio bosco ceduo a rotazione breve) non possono essere raccolte nel primo o nei primi anni dall’impianto, l’obbligo del contratto deve decorrere solo dall’anno della prima raccolta.
(9) La quantità minima di materia prima che deve essere consegnata per garantire che le superfici siano utilizzate a fini energetici deve essere calcolata sulla base di rese rappresentative. Tuttavia, per alcune materie prime il rischio di utilizzazione abusiva è praticamente escluso a causa della loro specificità, sicché è inutile stabilire una resa rappresentativa.
(10) L’obbligo di consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici interessate non consente di sostituire la materia prima raccolta con una quantità equivalente della stessa materia prima. Per le colture annuali tale obbligo non è necessario e deve essere abolito, in modo da rendere più flessibile l’applicazione del regime, senza peraltro comprometterne l’obiettivo fondamentale.
(11) È opportuno disporre che, nella comunicazione delle informazioni all’organismo pagatore da parte dell’agricoltore e del collettore o del primo trasformatore, si eviti possibilmente di comunicare due volte gli stessi dati.
(12) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004 accorda agli Stati membri la possibilità di autorizzare gli agricoltori a destinare ad usi energetici le materie prime raccolte nella propria azienda. Per motivi di chiarezza e trasparenza e in considerazione della peculiarità di tale opzione, è opportuno disciplinare questi casi con apposite disposizioni.
(13) Per i cereali e i semi oleosi utilizzati nell’azienda, l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004 richiede espressamente la denaturazione dei prodotti. Dato il volume probabilmente limitato di tale produzione e le difficoltà tecniche inerenti al processo di denaturazione, è opportuno deferire agli Stati membri la competenza di stabilire le misure e i controlli del caso. La stessa impostazione deve essere seguita anche per la determinazione della quantità di materia prima raccolta.
(14) Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il collettore o il primo trasformatore che sceglie di sostituire le materie prime e i prodotti intermedi o sottoprodotti con quantità equivalenti è tenuto a informarne l’autorità competente. La stessa disposizione istituisce inoltre un obbligo di comunicazione reciproca tra Stati membri qualora la transazione interessi più Stati membri, affinché le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni sufficienti in materia. Ne consegue che l’obbligo di utilizzare l’esemplare di controllo T5, di cui agli articoli 37 e 38 del medesimo regolamento, non è necessario e deve essere abolito.
(15) Per armonizzare le norme relative ai regimi di aiuto per superficie e semplificare la gestione e i controlli delle domande di aiuto, è opportuno che gli elementi di cui agli atti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5 e all’allegato IV di tale regolamento siano ammissibili a tutti i regimi di aiuto per superficie, compreso il regime di pagamento unico per superficie. Pertanto, l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 deve applicarsi anche a questo regime.
(16) Ai fini della previsione delle spese è necessario disporre di dati sulle rese nell’ambito del regime di pagamento per superficie per i seminativi. Inoltre, l’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce rese differenziate per il calcolo dell’aiuto a seconda che venga applicato o meno un regime distinto per il granturco. Occorre pertanto adattare l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(17) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere dunque modificato.
(18) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto che saranno presentate nel 2007, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007. A causa di vincoli amministrativi, tuttavia, alcune modifiche devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

1) l’articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) è inserita la seguente lettera b bis):
«b bis) entro il 15 ottobre successivo alla fine dell’anno per il quale è concesso l’aiuto, tutti i dati necessari per valutare l’aiuto per le colture energetiche, in particolare:
il numero di domande,
le superfici
...

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