Commission Regulation (EC) No 286/2009 of 7 April 2009 entering certain names in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Melva de Andalucía (PGI), Caballa de Andalucía (PGI), Ovos Moles de Aveiro (PGI), Castagna di Vallerano (PDO))
Published date | 08 April 2009 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 94, 08 April 2009 |
8.4.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 94/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 286/2009 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2009
recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande di registrazione delle denominazioni «Melva de Andalucía» e «Caballa de Andalucía» presentate dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Ovos Moles de Aveiro» presentata dal Portogallo e la domanda di registrazione della denominazione «Castagna di Vallerano» presentata dall'Italia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) | Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 177 del 12.7.2008, pag. 18 (Melva de Andalucía), GU C 177 del 12.7.2008, pag. 21 (Caballa de Andalucía), GU C 184 del 22.7.2008, pag. 42 (Ovos Moles de Aveiro), GU C 190 del 29.7.2008, pag. 7 (Castagna di Vallerano).
ALLEGATO
1. | Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati |
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