Commission Regulation (EC) No 287/2009 of 7 April 2009 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil originating in Armenia, Brazil and the People’s Republic of China

Published date08 April 2009
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 08 April 2009
L_2009094IT.01001701.xml
8.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/17

REGOLAMENTO (CE) N. 287/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d’alluminio originarie dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 28 maggio 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante i fogli d’alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC») presentata a norma dell’articolo 5 del regolamento di base da Eurométaux («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria complessiva di fogli d’alluminio.
(2) La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del grave pregiudizio da esso derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
(3) Il 12 luglio 2008 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura di procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

2. Parti interessate dal procedimento

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori dell’Armenia, del Brasile e della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti dell’Armenia, del Brasile e della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.
(5) Per consentire ai produttori esportatori in Armenia e nella RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta al produttore esportatore armeno e ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, nonché alle autorità armene e cinesi e ad altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Il produttore esportatore armeno e sei produttori esportatori cinesi, se del caso insieme alle loro società di vendita collegate, hanno chiesto il TEM, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale qualora dall’inchiesta risultasse che non soddisfacevano le condizioni per il TEM.
(6) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità, la Commissione ha indicato nell’avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere alla tecnica del campionamento in questa inchiesta per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.
(7) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC e gli importatori della Comunità sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008.
(8) Alla procedura di campionamento hanno partecipato sei produttori esportatori della RPC. Tuttavia, una società ha smesso di cooperare all’inchiesta in una fase iniziale e perciò sono rimasti solo cinque produttori esportatori. Non è stato quindi più necessario ricorrere al campionamento e tutte le parti sono state informate che non sarebbe stato selezionato un campione.
(9) Otto importatori/utilizzatori hanno risposto al questionario utilizzato per il campionamento. Non è stato quindi più necessario ricorrere al campionamento e tutte le parti sono state informate che non sarebbe stato selezionato un campione.
(10) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Hanno risposto al questionario un produttore esportatore dell’Armenia, cinque della RPC e uno del Brasile, nonché un produttore del paese di riferimento, la Turchia. Anche sei produttori comunitari hanno rispedito il questionario debitamente compilato e otto importatori/utilizzatori hanno collaborato rispondendo al questionario. Nessun utilizzatore finale ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell’inchiesta.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
a) Produttori comunitari
Alcomet PLC, Shumen, Bulgaria
Symetal Aluminium Foil Industry S.A./Elval Hellenic Aluminium Industry S.A. Mandra Attikis, Grecia
b) Produttori esportatori della RPC
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd, Shanghai e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd, Hebei
North China Aluminium Co., Ltd, Hebei («North China»)
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd, Shandong («Shandong»)
Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu
c) Produttori esportatori dell’Armenia
Società per azioni chiusa «Rusal-Armenal», Yerevan («Armenal») e gli importatori collegati in Svizzera e in Russia Rual Foil Limited, Rual Trade Limited, RTI Limited, Rusal Europe Limited e Rusal Marketing Limited.
d) Produttori esportatori del Brasile
Companhia Brasileira de Aluminio, São Paulo
e) Importatori/utilizzatori non collegati della Comunità
Coutinho Caro + Co International Trading GmbH, Amburgo, Germania
Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germania
ITS Foil, Film and Paper Products bv, Apeldoorn, Paesi Bassi
Groupe Sphere, Parigi, Francia.
(12) Vista l’esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori a cui potrebbe non essere concesso il TEM, è stato effettuato un accertamento per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso la Turchia, presso la sede della seguente società:
f) Produttore della Turchia
Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ș, Tuzla (ora Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș.)

3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(13) L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(14) Nell’avviso di apertura, il prodotto in esame è indicato come fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati al codice NC ex 7607 11 10 al momento dell’apertura del procedimento.
(15) Dall’inchiesta è emerso che la descrizione del prodotto di cui sopra comprendeva diversi prodotti, in particolare i cosiddetti rotoli jumbo e i rotoli standard. La differenza tra le bobine jumbo e i rotoli standard consiste principalmente nel peso (normalmente le bobine jumbo pesano almeno 150 kg) e quindi è necessario avvolgere i fogli di alluminio per trasformarli in un prodotto di consumo utilizzabile per imballaggi e altri usi domestici.
(16) Il codice NC ex 7607 11 10 indicato nell’avviso di apertura è stato suddiviso in due codici nel gennaio 2009: il codice ex 7607 11 11 (fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm e di peso pari o inferiore a 10 kg per i rotoli standard) e il codice ex 7607 11 19 (uguali, ma di peso superiore a 10 kg per le bobine jumbo). Il codice NC si riferisce al peso del rotolo di foglio di alluminio, che è sinonimo di bobina di foglio di alluminio nella descrizione originaria del prodotto. Entrambi si riferiscono agli stessi fogli di alluminio, arrotolati in una bobina, o in un rotolo, su un supporto.
(17) Le industrie utilizzatrici comunitarie, vale a dire le «imprese di avvolgimento», sostengono che il prodotto in esame dovrebbe comprendere anche le bobine standard, perché se si adottano misure unicamente per le importazioni di fogli di alluminio di peso superiore a 10 kg, si potrebbe provocare l’esportazione di prodotti derivati, cioè di fogli di alluminio di peso inferiore a 10 kg. L’operazione di avvolgimento avrebbe luogo nei paesi esportatori invece che nei paesi comunitari e le imprese comunitarie di avvolgimento sarebbero gravemente danneggiate. Questo tema è trattato nei considerando da 150 a 162.
(18) I fogli di alluminio sono fabbricati laminando lingotti o bobine di fogli di
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