Commission Regulation (EC) No 289/2009 of 7 April 2009 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or steel originating in the People's Republic of China

Published date08 April 2009
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 08 April 2009
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8.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/48

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 9 luglio 2008, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura («TSS»), di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o «RPC»).
(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 28 maggio 2008 dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione europea («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e di una prevedibile minaccia imminente di pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(4) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(5) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere eventualmente il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati, nonché a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Dieci (gruppi di) società hanno chiesto che venisse loro concesso il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI, nell’ipotesi in cui dall’inchiesta fosse emersa la mancata conformità alle condizioni necessarie per ottenere il TEM.
(6) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, di importatori e di produttori comunitari, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (1o luglio 2007-30 giugno 2008).
(7) Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori e di produttori comunitari dichiaratisi disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per quanto riguarda questi produttori. Dato lo scarso numero di importatori dichiaratisi disposti a collaborare, non si è ritenuto necessario costituire un campione degli importatori indipendenti.
(8) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori e ai produttori comunitari costituenti il campione, agli importatori, a tutti gli utilizzatori noti e alle rispettive associazioni. Al questionario hanno risposto in maniera esauriente i produttori esportatori costituenti il campione della RPC, tutti i produttori comunitari costituenti il campione ad eccezione di una società che ha fornito soltanto dati parziali, sei importatori e cinque utilizzatori.
(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio da esso derivanti e dell’interesse della Comunità. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società.
Produttori esportatori della RPC
Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd and Daye Special Steel Co., Ltd),
Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd and Hengyang Valin MPM Co., Ltd), e
Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.
Produttori comunitari
Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Francia,
Vallourec & Mannesmann Germany GmbH, Düsseldorf, Germania,
Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italia,
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Ostrava, Repubblica ceca,
ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Roman, Romania,
Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna,
Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spagna.
Operatori commerciali collegati
Almacenes Metalurgicos, SA, Barcellona, Spagna.
Importatori indipendenti
Jan van Meever BV, Meerkerk, Paesi Bassi,
Comercial de Tubos SA, Alcalá de Henares, Spagna.
Utilizzatore comunitario
Erne Fittings GmbH, Schlins, Austria.
(10) Tenuto conto della necessità di determinare un valore normale per i produttori esportatori cinesi ai quali non è stato possibile concedere il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:
Vallourec & Mannesmann Tubes, Houston, Texas, Stati Uniti.

3. Campionamento

(11) Per quanto riguarda i produttori esportatori, la Commissione, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, ha selezionato un campione sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consiste in quattro società o gruppi di società, che rappresentano il 70 % del volume delle esportazioni dalla RPC destinate alla Comunità, realizzate dalle parti che hanno collaborato. Le parti interessate sono state consultate, in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno mosso obiezioni.
(12) Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo della produzione comunitaria del prodotto simile che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consiste in cinque gruppi di società (per un totale di nove società), che rappresentano il 62 % della produzione totale della Comunità. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori che hanno collaborato sono stati consultati e non hanno contestato il campione selezionato. Tenuto conto del numero limitato degli importatori comunitari che hanno collaborato, si è deciso che, nella fattispecie, non fosse necessario ricorrere a tecniche di campionamento.

4. Periodo dell’inchiesta

(13) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, di diametro esterno massimo pari o inferiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e le analisi chimiche (3) dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). L’avviso di apertura (cfr. considerando 1) indica che il prodotto in esame è dichiarato di norma ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 e che tali codici NC hanno valore puramente indicativo. Tuttavia, l’inchiesta ha stabilito che tre di questi codici NC non si riferiscono al prodotto in esame, vale a dire i codici ex 7304 11 00, ex 7304 22 00 ed ex 7304 24 00, e che altri cinque mancano, ossia i codici ex 7304 31 20, ex 7304 39 10, ex
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