Commission Regulation (EC) No 405/2006 of 8 March 2006 fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and amending Regulation (EC) No 1484/95
Published date | 09 March 2006 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 70, 09 March 2006 |
9.3.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 70/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 405/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2006
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) | Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) | È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282...
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