Commission Regulation (EC) No 438/2008 of 21 May 2008 cancelling the registration of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Löwensteiner Mineralquelle (PDO), Bad Niedernauer Quelle (PDO), Kisslegger Mineralquelle (PDO), Teinacher Mineralquellen (PDO), Lieler Quelle (PDO), Gemminger Mineralquelle (PDO), Überkinger Mineralquellen (PDO))

Published date22 May 2008
Subject MatterFoodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 132, 22 May 2008
L_2008132IT.01001401.xml
22.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132/14

REGOLAMENTO (CE) N. 438/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

recante cancellazione dell'iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Löwensteiner Mineralquelle (DOP), Bad Niedernauer Quelle (DOP), Kisslegger Mineralquelle (DOP), Teinacher Mineralquellen (DOP), Lieler Quelle (DOP), Gemminger Mineralquelle (DOP), Überkinger Mineralquellen (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento le richieste della Germania di cancellazione della registrazione delle denominazioni «Löwensteiner Mineralquelle», «Bad Niedernauer Quelle», «Kisslegger Mineralquelle», «Teinacher Mineralquellen», «Lieler Quelle», «Gemminger Mineralquelle» e «Überkinger Mineralquellen» sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla cancellazione della registrazione delle suddette denominazioni.
(3) Alla luce di quanto precede, le denominazioni suddette devono essere quindi cancellate dal registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazione d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione delle denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a...

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