Commission Regulation (EC) No 492/2008 of 3 June 2008 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China

Published date04 June 2008
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 04 June 2008
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4.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/14

REGOLAMENTO (CE) N. 492/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare di Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 5 settembre 2007, la Commissione ha annunciato, mediante un avviso (di seguito «avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC» o «paese interessato»).
(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 23 luglio 2007 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di glutammato monosodico. La denuncia conteneva elementi che comprovavano a prima vista l'esistenza del dumping di cui sarebbe oggetto il prodotto in questione e del notevole pregiudizio derivante per l'unico produttore comunitario, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi interessati in merito all'apertura del procedimento. Hanno fornito alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura.
(4) Il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori hanno comunicato il loro punto di vista. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato che esistevano particolari motivi per essere ascoltate, sono state effettivamente ascoltate.
(5) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva indicato che la tecnica del campionamento avrebbe potuto essere utilizzata in occasione della presente inchiesta, considerando il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità. Tuttavia, tenuto conto del numero meno elevato del previsto di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità che hanno comunicato la loro intenzione di cooperare, si è deciso che non sarebbe stato necessario procedere al campionamento.
(6) Al fine di consentire ai produttori esportatori della RPC che intendevano presentare una domanda volta ad ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato moduli di domanda ai produttori esportatori notoriamente interessati, oltre che alle autorità della RPC.
(7) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono fatte conoscere entro il termine fissato nell'avviso di apertura, vale a dire al produttore comunitario unico, a ventidue importatori e a ventisette utilizzatori del prodotto in questione, nonché a due fornitori di materie prime.
(8) La Commissione ha ricevuto risposte dal produttore comunitario all'origine della denuncia, da tre importatori indipendenti, da quattro utilizzatori e da due fornitori.
(9) Per quanto riguarda il paese interessato dalla presente inchiesta, la Commissione ha ricevuto risposte da tre produttori esportatori nella RPC.
(10) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio che ne deriva e dell'interesse della Comunità. Ha proceduto a una verifica in loco presso le seguenti società:
a) Produttore stabilito nella Comunità
Ajinomoto Foods Europe S.A.S, Nestlé, Francia, e il suo operatore commerciale collegato Ajinomoto Foods Deutschland, Amburgo, Germania
b) Utilizzatore comunitario Un utilizzatore ha richiesto, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base, che i particolari che lo riguardano non siano pubblicati, a causa del particolare effetto sfavorevole che ne deriverebbe per tale operatore. La richiesta è stata ritenuta sufficientemente motivata ed è stata pertanto accettata.
Nestlé, Vevey, Svizzera
Unilever, Neuhausen, Svizzera
c) Importatori nella Comunità
Omya Peralta GmbH, Amburgo, Germania
Helm AG, Amburgo, Germania
Standard sp. zo.o., Lublino, Polonia
d) Produttori esportatori e società collegate nella RPC
1) Meihua Group
Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei
Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna
Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd., Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna
Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei
2) LingHua Group
Shandong Linghua MSG Incorporated Company, Jining, Shandog. Visite di verifica previste per due altre società del gruppo
Shangong Lingwei Seasoning Co., Ltd, Jining, Shandog e
Jining Jusheng Gourmet Powder Food Co., Ltd, Jining, Shandog ha dovuto essere abbandonata per motivi indicati nei considerando da 15 a 18
3) Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd, Jianyang, Fujian
e) Produttore nel paese analogo
Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd, Bangkok, Tailandia

1.3. Periodo di inchiesta

(11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 (di seguito il «periodo d'inchiesta» o il «PI»). L'esame dell'evoluzione della situazione ai fini della valutazione del pregiudizio ha coperto il periodo dall'aprile 2004 alla fine del PI (di seguito «periodo considerato»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO ANALOGO

2.1. Prodotto in esame

(12) Il glutammato monosodico esportato verso la Comunità e originario della RPC (di seguito «prodotto in esame») è un additivo alimentare ed è utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in minestre, brodi, piatti di pesce e di carne e cibi pronti. Viene inoltre utilizzato nell'industria cosmetica per i prodotti per l'igiene e la cura personali. Rientra normalmente nel codice NC ex 2922 42 00.
(13) Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni da 0,5 g per il consumo ai sacchi da 1 000 kg. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati attraverso i dettaglianti, mentre gli imballaggi più grandi, a partire da 20 kg, sono destinati agli utilizzatori industriali. Esistono inoltre vari gradi di purezza. Le caratteristiche del prodotto rimangono tuttavia invariate indipendentemente dalle dimensioni dell'imballaggio e dal grado di purezza.

2.2. Prodotto analogo

(14) Non è risultata alcuna differenza tra il prodotto in esame e il glutammato monosodico prodotto dalle industrie comunitarie e venduto nel mercato comunitario. La RPC è un'economia in transizione e, come indicato nei considerando da 30 a 34, il valore normale ha dovuto essere determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato. Secondo le informazioni disponibili, il glutammato monosodico prodotto e venduto nel paese terzo ad economia di mercato presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base di quello che è prodotto nella RPC ed esportato verso la Comunità. Di conseguenza, si è concluso in via provvisoria che tutti i tipi di glutammato monosodico sono considerati come analoghi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

(15) Per un produttore esportatore si è stabilito, il primo giorno della verifica in loco, che aveva presentato informazioni falsificate sulle sue vendite all'esportazione, che sono state considerate come informazioni false e ingannevoli ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
(16) Sulla base di tale constatazione, si è posto fine alla verifica. La società è stata informata che, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, si riteneva opportuno basare le conclusioni (provvisorie o definitive, positive o negative) sui fatti disponibili e ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.
(17) Nella sua risposta, la società non ha contestato la constatazione di falsificazione dei documenti stabilita dall'inchiesta e non ha formulato obiezioni all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
(18) In tali circostanze, le informazioni fornite da questo produttore esportatore non sono state prese in considerazione e sono stati utilizzati i fatti disponibili.

3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(19) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per quei produttori per i
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