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14.6.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 156/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (1), in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV. |
(2) | È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura. |
(4) | È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:
a) | «lungo periodo (in relazione al ciclo vitale»: un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione; |
b) | «effetto indesiderato»: situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l’altro, un grado significativo di:
ii) | competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo; |
iii) | ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie; |
iv) | predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone; |
v) | depauperamento delle risorse alimentari autoctone; |
vi) | diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi. | |
Articolo 3
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.
2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:
a) | nome scientifico della specie; |
b) | distribuzione geografica; |
e) | impatto delle introduzioni; |
f) | fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione; |
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