Commission Regulation (EC) No 535/2008 of 13 June 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Published date14 June 2008
Subject MatterFisheries policy,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 156, 14 June 2008
L_2008156IT.01000601.xml
14.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/6

REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (1), in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV.
(2) È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri.
(3) Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.
(4) È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:

a) «lungo periodo (in relazione al ciclo vitale»: un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;
b) «effetto indesiderato»: situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l’altro, un grado significativo di:
i) degrado dell'habitat;
ii) competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo;
iii) ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie;
iv) predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone;
v) depauperamento delle risorse alimentari autoctone;
vi) diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:

a) nome scientifico della specie;
b) distribuzione geografica;
c) habitat e biologia;
d) produzione acquicola;
e) impatto delle introduzioni;
f) fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione;
g) coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
...

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