Commission Regulation (EC) No 659/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Published date29 April 2006
Subject MatterAgricultural structures,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 116, 29 April 2006
L_2006116IT.01002001.xml
29.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/20

REGOLAMENTO (CE) N. 659/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), d) bis, k), l), m) e p),

considerando quanto segue:

(1) In seguito all’inserimento del regime di sostegno per lo zucchero nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2), in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tale regime di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni del medesimo regolamento.
(2) L’applicazione di alcune disposizioni delle modalità di attuazione del sistema integrato definito nel regolamento (CE) n. 796/2004 ai regimi istituiti dall’articolo 143 ter e 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è prevista rispettivamente dall’articolo 136 e dall’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3). È opportuno chiarire in tal senso il regolamento (CE) n. 796/2004.
(3) Diversi riferimenti ad altri regolamenti sono obsoleti e devono essere sostituiti con i riferimenti pertinenti.
(4) È opportuno che siano indicati nella domanda unica i dati specifici relativi alla produzione di zucchero.
(5) A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nel primo anno in cui è inserito un nuovo elemento nel regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga comprenda anche la possibilità di apportare modifiche riguardo all’uso di determinate parcelle o al regime di aiuto loro applicabile.
(6) L’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero nel regime di pagamento unico a seguito della riforma del settore dello zucchero, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), richiede una certa flessibilità per quanto riguarda possibili aggiunte e modifiche da apportare alla domanda unica nel caso in cui lo Stato membro applichi nel 2006 l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5). È pertanto opportuno che dette aggiunte e modifiche siano autorizzate fino al 15 giugno 2006. È opportuno tuttavia mantenere le date di presentazione della domanda unica fissate dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, in modo da consentire agli Stati membri di organizzare tempestivamente i rispettivi programmi di controllo.
(7) Il capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento transitorio per lo zucchero negli Stati membri che applicano l’articolo 71 del medesimo regolamento. L’articolo 143 ter bis del suddetto regolamento prevede un pagamento distinto per lo zucchero negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ivi previsto all’articolo 143 ter. Per le loro caratteristiche intrinseche, il pagamento transitorio e il pagamento distinto per lo zucchero non sono legati alla superficie agricola, ragion per cui le disposizioni relative alla domanda unica di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande.
(8) In caso di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico, occorre prevedere che le norme di cui all’articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 796/2004 sulla presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico si applichino anche alle domande presentate dagli agricoltori relativamente a tali nuovi settori.
(9) È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli specifici attinenti alle varie condizioni concernenti le informazioni fornite dai fabbricanti di zucchero.
(10) Date le peculiarità del regime di aiuto per lo zucchero previsto dal titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno stabilire specifiche disposizioni in materia di controllo.
(11) Nel caso in cui l’autorità competente intensifichi i controlli in loco è opportuno che possa essere aumentata anche la percentuale di agricoltori selezionati in modo casuale per tali controlli.
(12) Qualora l’agricoltore abbia dichiarato una superficie superiore ai diritti all’aiuto, l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede che la base di calcolo dell’aiuto sia il numero di ettari associati a diritti all’aiuto. Se la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, non occorre applicare le riduzioni o le esclusioni previste dagli articoli 51 o 53 di tale regolamento. Occorre pertanto chiarire in tal senso le disposizioni suddette.
(13) Per gli aiuti per animali, le regole concernenti le riduzioni da applicare mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi si applicano solo nell’ambito del regime di aiuto in cui si è verificata l’irregolarità. Le regole sono invece diverse per i regimi di aiuto per superficie, nei quali la detrazione può essere effettuata da qualsiasi pagamento contemplato dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno armonizzare pertanto le regole relative ai diversi regimi di aiuto.
(14) Le norme transitorie concernenti i casi in cui è necessario applicare le riduzioni mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi riguardano solo le decisioni relative alle domande per il 2004. Dal momento che dopo l’introduzione del regime di pagamento unico gli aiuti per animali sono inseriti in tale regime, occorre prevedere la possibilità di effettuare la detrazione attraverso il suddetto regime.
(15) In seguito all’inserimento di nuovi regimi di aiuto nel regime di pagamento unico occorre aggiornare i riferimenti ai massimali di cui all’articolo 71 bis del regolamento (CE) n. 796/2004.
(16) Quando sono stati introdotti il regime di pagamento unico e la domanda unica è stato unificato il termine ultimo per gli aiuti per superficie e gli aiuti per animali. È pertanto opportuno unificare anche il termine ultimo entro cui gli Stati membri debbono comunicare i dati relativi agli aiuti suddetti.
(17) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.
(18) Le modifiche previste dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006.
(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue.

1) L’articolo 2 è modificato come segue:
a) il punto 12) è sostituito dal seguente:
«12) “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento;»
b) il punto 20) è sostituito dal seguente:
«20) “periodo di detenzione”: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
a) articoli 90 e 94 del regolamento (CE) n. 1973/1999, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT