Commission Regulation (EC) No 674/2008 of 16 July 2008 modifying Council Regulation (EC) No 1782/2003, Council Regulation (EC) No 247/2006 and establishing budgetary ceilings for 2008 for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme and the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme provided for in Regulation (EC) No 1782/2003

Published date17 July 2008
Subject MatterAgricultural structures,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),economic, social and territorial cohesion,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 189, 17 July 2008
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17.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189/5

REGOLAMENTO (CE) N. 674/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 e recante fissazione, per il 2008, dei massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3, e l’articolo 143 ter quater, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che gli importi di riferimento di cui al capitolo 2 del titolo III di detto regolamento non devono superare.
(2) A norma dell’articolo 20, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 247/2006, il Portogallo ha deciso di ridurre, per il 2008 e gli anni successivi, il massimale nazionale per i diritti al premio per vacca nutrice e di trasferire l’importo corrispondente al fine di aumentare il contributo comunitario, di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006, al finanziamento delle misure specifiche previste dal medesimo regolamento. Occorre pertanto detrarre dai massimali nazionali del Portogallo per il 2008 e per gli anni successivi, fissati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’importo che deve essere aggiunto agli importi finanziari fissati dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, per gli esercizi finanziari 2009 e successivi.
(3) Per gli Stati membri che attuano nel 2008 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2008 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni di cui al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.
(4) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2008 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2008 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
(5) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2008 una volta detratti, dai massimali rivisti dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.
(6) Per gli Stati membri che applicano nel 2008 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2008, in conformità all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
(7) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2008 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito sulla base delle loro comunicazioni.
(8) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2008 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito sulla base delle loro comunicazioni.
(9) Occorre fissare per il 2008 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti sulla base delle loro comunicazioni.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli importi relativi al Portogallo per il 2008 e gli anni successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

«2008 : 608 221
2009 : 608 751
2010 e successivi : 608 447».

Articolo 2

Nella tabella riportata all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, gli importi relativi alle Azzorre e Madera per l’esercizio finanziario 2009 e per gli esercizi finanziari successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

«2009 : 87,08
2010 e successivi : 87,18».

Articolo 3

1. I massimali di bilancio per il 2008, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato I del presente regolamento.

2. I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato II del presente regolamento.

3. I massimali di bilancio per il 2008, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato III del presente regolamento.

4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2008 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell’allegato IV del presente regolamento.

5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2008, di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

6. I massimali dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli nel 2008, di cui all’articolo 143 ter ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VI del presente regolamento.

7. I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 615/2008 (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 1).

(2) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).


ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2008

(in migliaia EUR)
BE DK DE EL ES FR IT NL AT PT SI FI SE UK
Pagamenti per superficie per i seminativi 372 670 1 154 046
Pagamento supplementare per il grano duro 42 025 14 820
Premio per vacca nutrice 77 565 261 153 734 416 70 578 78 695
Supplemento al premio per vacca nutrice 19 389 26 000 99 9 462
Premio speciale per i bovini 33 085
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