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| 25.7.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 197/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 709/2008 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 127 e 179, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
| (2) | Alcune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2077/92 non sono state inserite nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore del tabacco e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca tali disposizioni nonché le attuali modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (3). |
| (4) | Le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di singoli operatori o associazioni, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione della situazione del mercato, facilitando un’evoluzione dei comportamenti economici al fine di migliorare la conoscenza e l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. Alcune delle loro attività possono contribuire a creare un migliore equilibrio del mercato e conseguentemente a realizzare gli obiettivi previsti all’articolo 33 del trattato. È opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali. |
| (5) | In tale prospettiva è opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che diano prova della loro rappresentatività a livello regionale, interregionale o comunitario e realizzino attività atte a conseguire i suddetti obiettivi. Detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione, in funzione dell’ambito d’attività dell’associazione commerciale. |
| (6) | Per rafforzare talune attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse sotto il profilo dell’attuale regolamentazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, è opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all’insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali. È inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti la totalità o parte dei contributi destinati a coprire le spese non amministrative sostenute per l’esecuzione di dette attività. Tale procedura deve essere attuata secondo modalità atte a garantire i diritti dei gruppi socio-economici interessati e segnatamente a tutelare gli interessi dei consumatori. |
| (7) | Altre attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l’insieme degli operatori dei comparti interessati, anche se non aderiscono all’organizzazione. In tal caso è giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi destinati a coprire le spese diverse da quelle amministrative che risultano direttamente dall’esecuzione delle attività in oggetto. |
| (8) | Ai fini della corretta applicazione del regime è necessaria una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. È opportuno che a quest’ultima sia affidato un potere permanente di controllo, in particolare in merito al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale e agli accordi e alle pratiche concordate adottati da tali organizzazioni. |
| (9) | Per informazione degli Stati membri e delle altre parti interessate, è opportuno prevedere, almeno una volta all’anno, la pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo, nonché delle norme che hanno formato oggetto di un’estensione, specificandone il campo d’applicazione. |
| (10) | Per poter essere sufficientemente rappresentativa della regione in cui opera, un’organizzazione interprofessionale deve raggruppare almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti in causa. Analogamente, per evitare squilibri fra le regioni, tale livello di rappresentatività deve essere raggiunto in tutte le regioni in cui essa esercita la sua attività. |
| (11) | È opportuno precisare che l’attività del commercio di tabacco comprende, oltre a quella svolta dai commercianti di tabacco, anche l’acquisto da parte di consumatori finali di tabacco in colli. |
| (12) | Nei casi in cui la Commissione è responsabile del riconoscimento di un’organizzazione interprofessionale, è opportuno precisare le informazioni che detta organizzazione deve trasmettere alla Commissione. |
| (13) | La revoca del riconoscimento deve, di norma, avere effetto dal momento in cui vengono meno i requisiti del medesimo. |
| (14) | È opportuno precisare che la rappresentatività minima delle organizzazioni interprofessionali operanti su scala interregionale deve corrispondere a quella richiesta alle organizzazioni interprofessionali regionali. |
| (15) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l’esercizio dell’attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato per i prodotti del tabacco di...