Commission Regulation (EC) No 737/2005 of 13 May 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of a name in the ‘Register of protected designations of origin and protected geographical indications’ (Ricotta Romana) — (PDO)
Published date | 14 May 2005 |
Subject Matter | Foodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 122, 14 May 2005 |
14.5.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 122/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 737/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) | La domanda di registrazione della denominazione «Ricotta romana» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
(2) | In virtù dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania si è opposta alla registrazione, in particolare perché non è chiaro se sia stata richiesta la protezione del termine «Ricotta» preso singolarmente. |
(3) | Con lettera del 15 ottobre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne. |
(4) | Dato che l’Italia e la Germania non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
(5) | L’Italia ha comunicato ufficialmente che la domanda ha per oggetto la protezione esclusivamente della denominazione composta «Ricotta romana», mentre il termine «Ricotta» può essere utilizzato liberamente. |
(6) | Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
(7) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con...
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