Commission Regulation (EC) No 737/2005 of 13 May 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of a name in the ‘Register of protected designations of origin and protected geographical indications’ (Ricotta Romana) — (PDO)

Published date14 May 2005
Subject MatterFoodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 14 May 2005
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14.5.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/15

REGOLAMENTO (CE) N. 737/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) La domanda di registrazione della denominazione «Ricotta romana» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(2) In virtù dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania si è opposta alla registrazione, in particolare perché non è chiaro se sia stata richiesta la protezione del termine «Ricotta» preso singolarmente.
(3) Con lettera del 15 ottobre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
(4) Dato che l’Italia e la Germania non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(5) L’Italia ha comunicato ufficialmente che la domanda ha per oggetto la protezione esclusivamente della denominazione composta «Ricotta romana», mentre il termine «Ricotta» può essere utilizzato liberamente.
(6) Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con...

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