Commission Regulation (EC) No 889/2009 of 25 September 2009 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and establishing budgetary ceilings for 2009 for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme, provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003, the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme and the budgetary ceilings applicable to transitional payments for fruit and vegetables and for specific support, provided for in Regulation (EC) No 73/2009

Published date26 September 2009
Subject MatterAgricultural structures,economic, social and territorial cohesion,Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 254, 26 September 2009
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26.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254/73

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e recante fissazione, per il 2009, dei massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie e dei massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli e al sostegno specifico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 70, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 3, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 123, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali che non possono essere oltrepassati dagli importi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi nel corso di un anno civile nello Stato membro interessato.
(2) La Spagna, in seguito alla riduzione della sua quota zucchero, ha iniziato nel 2009 l'applicazione del regime di aiuto a favore dei produttori di barbabietole e canne da zucchero, previsto al titolo IV, sezione 7, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Di conseguenza, occorre rivedere i massimali fissati per la Spagna all'allegato IV del suddetto regolamento.
(3) A norma dell'articolo 146, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato a partire dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, alcune disposizioni restano applicabili per l'anno 2009.
(4) Per gli Stati membri che attuano nel 2009 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2009 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni di cui al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.
(5) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2009 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
(6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2009 una volta detratti, dai massimali dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009.
(7) Per gli Stati membri che applicano nel 2009 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2009, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
(8) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2009 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito sulla base della loro comunicazione.
(9) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2009 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito sulla base della loro comunicazione.
(10) Occorre fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 128, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.
(11) Occorre fissare per il 2009 i massimali di bilancio applicabili al sostegno specifico previsto al titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per gli Stati membri che concedono tale sostegno in base all'articolo 72, paragrafo 4, del suddetto regolamento, stabiliti in base alla loro comunicazione.
(12) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 73/2009.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi relativi alla Spagna per il 2009 e gli anni successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

«2009 : 5 043,7
2010 : 5 038,4
2011 : 5 021,0
2012 : 5 032,8»

Articolo 2

1. I massimali di bilancio per il 2009, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3. I massimali di bilancio per il 2009, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2009 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelle indicate nell'allegato IV del presente regolamento.

5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

6. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

7. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 128, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VII del presente regolamento.

8. I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2009

in migliaia di EUR
BE DK DE EL ES FR IT NL AT PT SI FI SE UK
Pagamenti per superficie per i seminativi 372 670 1 154 046
Pagamento supplementare per il grano duro 42 025 14 820
Premio per vacca nutrice 77 565 261 153 734 416 70 578 78 695
Supplemento al premio per vacca nutrice 19 389 26 000 99 9 462
Premio speciale per i bovini 33 085 7 557 24 420 37 446
Premio all'abbattimento, animali adulti 47 175 101 248 62 200 17 348 8 657
Premio
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