Commission Regulation (EC) No 954/2009 of 13 October 2009 amending for the 114th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban

Published date14 October 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 269, 14 October 2009
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14.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269/20

REGOLAMENTO (CE) N. 954/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Nell’elenco figurano, tra l’altro, i nominativi di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, inseriti rispettivamente nel 2002 (2) e nel 2003 (3).
(2) Ciascuna delle persone fisiche interessate ha contestato la decisione relativa al suo inserimento nell’elenco. Il Tribunale di primo grado ha respinto tali obiezioni (4). I ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado sono pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (5).
(3) A seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (6), nella primavera del 2009 il comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani ha fornito i motivi delle sue decisioni relative all’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi. La Commissione ha pubblicato avvisi (7) destinati alle persone interessate per informarle che il comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani aveva fornito i motivi del loro inserimento nell’elenco, che sarebbero stati comunicati su richiesta per dare loro la possibilità di formulare osservazioni in merito. Le comunicazioni sono state inviate agli indirizzi indicati nelle voci corrispondenti. I motivi dell’inserimento nell’elenco sono stati inoltre notificati, con comunicazioni del 24 giugno 2009, a ciascuna delle persone interessate, presso lo studio del suo avvocato, per darle la possibilità di formulare osservazioni in merito.
(4) La Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni inviate da Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.
(5) Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figurano attualmente Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi e Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.
(6) Dopo un attento esame delle osservazioni presentate da Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi in una lettera del 23 luglio 2009, e vista la natura preventiva del congelamento dei capitali e delle risorse economiche, la Commissione ritiene che l’inserimento nell’elenco di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed
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