Commission Regulation (EC) No 98/2009 of 2 February 2009 entering certain names in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Aceite de La Alcarria (PDO), Radicchio di Verona (PGI), Zafferano di Sardegna (PDO), Huîtres Marennes Oléron (PGI))

Published date03 February 2009
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 33, 03 February 2009
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3.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 33/8

REGOLAMENTO (CE) N. 98/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2009

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Aceite de La Alcarria» presentata dalla Spagna, le domande di registrazione delle denominazioni «Radicchio di Verona» e «Zafferano di Sardegna» presentate dall’Italia e la domanda di registrazione della denominazione «Huîtres Marennes Oléron» presentata dalla Francia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2) GU C 112 del 7.5.2008, pag. 39 (Aceite de La Alcarria), GU C 114 del 9.5.2008, pag. 11 (Radicchio di Verona), GU C 117 del 14.5.2008, pag. 39 (Zafferano di Sardegna), GU C 118 del 15.5.2008, pag. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio...

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