Commission Regulation (EC) No 992/2009 of 22 October 2009 amending Annex IV to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy

Published date23 October 2009
Subject MatterAgricultural structures,economic, social and territorial cohesion,Agriculture and Fisheries,European Regional Development Fund (ERDF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 278, 23 October 2009
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23.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 278/7

REGOLAMENTO (CE) N. 992/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e d),

considerando quanto segue:

(1) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa per ogni Stato membro l’importo dei massimali che non possono essere superati dagli importi totali dei pagamenti diretti al netto della modulazione che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile.
(2) La Germania e la Svezia hanno deciso, in conformità con l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, di rendere disponibile, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, per il sostegno comunitario nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), un importo da calcolarsi a norma dell’articolo 69, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Pertanto, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, occorre detrarre per gli anni civili 2010, 2011 e 2012 dai massimali nazionali per la Germania e la Svezia, fissati all’allegato IV del regolamento summenzionato, gli importi destinati al sostegno allo sviluppo rurale.
(3) Il Portogallo ha comunicato alla Commissione che in seguito alle difficoltà impreviste causate dall’attuale crisi economica al settore agricolo e all’impatto negativo sulla situazione economica degli agricoltori, ha deciso di non applicare la modulazione facoltativa per l’anno civile 2009. Di conseguenza, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aggiungere, per il 2009, al massimale nazionale per il
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