Commission Regulation (EC) No 994/2007 of 28 August 2007 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of ferro-silicon originating in the People's Republic of China, Egypt, Kazakhstan, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Russia

Published date29 August 2007
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 223, 29 August 2007
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29.8.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 223/1

REGOLAMENTO (CE) N. 994/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

(1) Il 30 novembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) (avviso di apertura), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia («paesi interessati»).
(2) Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 16 ottobre 2006 da Euroalliages (Comitato di collegamento dell’industria delle ferroleghe) (di seguito «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 90 %, della produzione comunitaria complessiva di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi giustificanti una forte presunzione di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato il denunziante, i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi interessati e il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia dell’apertura del procedimento. Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(4) Il denunziante, un produttore che si è associato alla denuncia, produttori esportatori, importatori, produttori di materie prime, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno fatto conoscere il loro punto di vista. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
(5) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha indicato che in considerazione del numero elevato di importatori, essa avrebbe potuto fare ricorso al campionamento. Tuttavia, si è deciso di non utilizzare questo metodo poiché il numero di importatori nella Comunità disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.
(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Kazakstan di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità dei due paesi.
(7) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.
(8) Hanno risposto i cinque produttori comunitari denunzianti, un produttore comunitario che si è associato alla denuncia e ha pienamente collaborato all’indagine, sette importatori indipendenti, tre fornitori di materie prime, otto utilizzatori e un’associazione di utilizzatori.
(9) Per quanto riguarda i paesi interessati dall’inchiesta, la Commissione ha ricevuto risposte di tre esportatori cinesi, due esportatori egiziani, un esportatore kazako, un esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e due esportatori russi.
(10) Successivamente, l’esportatore kazako non ha permesso una verifica in loco relativa alla sua domanda di TEM e alla sua risposta al questionario. In conseguenza di questa mancanza di collaborazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i dati presentati dall’esportatore non hanno potuto essere verificati e quindi non sono stati presi in considerazione. La società è stata informata di questa decisione.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
a) produttori comunitari:
Ferroatlantica, Cee, Dumbria e Madrid, Spagna,
Ferropem, Laudun e Chambéry, Francia,
Vargön Alloys, Vargön, Svezia,
OFZ, Istebné, Slovacchia,
Huta Laziska, Laziska Gorne, Polonia,
TDR Metalurgija, Ruse, Slovenia;
b) utilizzatori comunitari:
Thyssen Krupp Steel AG, Germania;
c) produttori esportatori e società collegate nei paesi esportatori:
Repubblica popolare cinese
Dragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd, Liangchen Town,
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Town e Rich Trading Co. Ltd (esportatore collegato), Lanzhou City,
Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Town, e Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (esportatori collegati), Dangshen Town,
Egitto
The Egyptian Ferroalloys Company, Cairo,
Egyptian Chemical Industries KIMA, Cairo e Aswan,
ex Repubblica iugoslava di Macedonia
SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce,
Russia
Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Novokuznetsk,
ICT Group of Companies (Bratsk Ferroalloy Plant e società collegate: TD North West Ferro Alloy Company e Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk e San Pietroburgo;
d) importatore comunitario collegato
Interalloys RFA Limited, Limassol.

1.3. Periodo dell’inchiesta

(12) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta (periodo in esame).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(13) Il FeSi è una ferrolega che contiene in peso più dell’8 % e meno del 95 % di silicio e almeno il 4 % di ferro. È fabbricato in forni ad arco elettrico con riduzione del quarzo per mezzo di prodotti carboniosi. È soprattutto utilizzato nell’industria siderurgica come disossidante ed elemento di lega. È venduto in forma agglomerata, in granuli o in polvere ed esiste in diverse qualità che si distinguono per il loro tasso di silicio e di impurità (ad esempio alluminio). Il FeSi con tenore di silicio pari o superiore al 70 % è stato considerato di purezza elevata, con tenore di silicio superiore al 55 % e inferiore al 70 % di purezza media, con tenore di silicio non superiore al 55 % di purezza bassa.
(14) Il FeSi esportato nella Comunità e originario della RPC, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (di seguito «il prodotto in esame») è di norma dichiarato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.
(15) Nel corso dell’inchiesta, vari esportatori hanno sostenuto che le scorie, che contengono spesso notevolmente meno del 45 % di silicio, dovevano essere escluse dall’ambito dell’inchiesta perché non presentano una sufficiente affinità quanto alle caratteristiche fisiche essenziali e ai principali impieghi.
(16) La questione deve tuttavia essere ulteriormente chiarita. A questo proposito, le parti interessate sono invitate a fornire informazioni che permettano di determinare se le caratteristiche fisiche essenziali e gli impieghi del FeSi di bassa purezza (scorie) sono sostanzialmente diversi da quelli degli altri tipi di FeSi e in quale misura l’esclusione delle scorie dall’inchiesta comporterebbe un aumento significativo del rischio di elusione delle misure. Sulla base delle informazioni ricevute finora, si decide provvisoriamente di considerare il FeSi di bassa purezza alla stregua del prodotto in esame.

2.2. Prodotto simile

(17) Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il FeSi prodotto e venduto sui mercati interni nei paesi interessati, nella misura in cui le vendite interne sono state verificate, e in Norvegia, paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dalla RPC e dal Kazakstan. Infatti, il FeSi presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali ed è destinato agli stessi usi di quello esportato nella Comunità dai paesi interessati. Inoltre, nessuna differenza è apparsa tra il prodotto in esame e il FeSi prodotto dall’industria comunitaria e venduto sul mercato della Comunità. Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che tutti i tipi di FeSi sono da considerare simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Trattamento...

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