Commission Regulation (EEC) No 137/79 of 19 December 1978 on the institution of a special method of administrative cooperation for applying intra-Community treatment to the fishery catches of vessels of Member States

Published date27 January 1979
Subject MatterFree circulation,Harmonisation of customs law: various,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 20, 27 January 1979
EUR-Lex - 31979R0137 - IT

Regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1978, relativo all' istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l' applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 27/01/1979 pag. 0001 - 0008
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 5 pag. 0143
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 5 pag. 0143


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 137/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1978

relativo all ' istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l ' applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 , primo comma ,

considerando che la decisione 64/503/CEE della Commissione relativa all ' istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l ' applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri ( 1 ) è stata modificata a più riprese e , da ultimo , dalla decisione 74/476/CEE ( 2 ) ; che , in un intento di chiarezza , si ritiene opportuno procedere ad una nuova formulazione delle disposizioni della decisione medesima ;

considerando che tali disposizioni comportano un certo numero di obblighi cui sono direttamente soggetti i cittadini della Comunità e che , pertanto , è opportuno conferire loro la forma di un regolamento della Commissione ;

considerando che , fatte salve le disposizioni che istituiscono un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche , occorre tener conto che taluni trattamenti sono effettuati a bordo delle navi degli Stati membri sui prodotti pescati dalle navi stesse e che i prodotti ottenuti soddisfano alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato ;

considerando che è opportuno tener conto del fatto che in alcuni casi i prodotti di cui trattasi sono trasbordati su un ' altra nave di uno Stato membro ovvero sbarcati in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità prima di essere introdotti nella Comunità stessa ; che , pertanto , è opportuno prevedere delle modalità atte a garantire l ' identità dei prodotti nonchù il rispetto delle condizioni previste dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato ;

considerando che , al fine dell ' uniformazione dei documenti utilizzati nel commercio internazionale , è opportuno allineare , per quanto possibile , sulla formula tipo elaborata sotto gli auspici della Commissione economica per l ' Europa delle Nazioni Unite il formulario utilizzato per redigere il documento comprovante che i prodotti pescati dalla navi degli Stati membri o i prodotti ottenuti a bordo di dette navi soddisfano alle condizioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , primo comma , del trattato , è istituito un documento T 2 M . Tale documento è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e introdotti nella Comunità tali e quali , oppure dopo aver subito a bordo di navi degli Stati membri un trattamento non comportante l ' esclusione dei prodotti ottenuti dal capitolo 3 o dalla voce 15.04 o 23.01 della tariffa doganale comune , soddisfano alle condizioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato .

Articolo 2

Per i prodotti pescati e per i prodotti ottenuti a bordo di cui all ' articolo 1 deve essere emesso un documento T 2 M , redatto conformemente al disposto degli articoli da 5 a 9 , quando :

a ) la nave che ha proceduto alla cattura ed eventualmente al trattamento a bordo li trasporta direttamente in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene detta nave ;

b ) una nave di uno Stato membro , sulla quale i prodotti pescati sono stati trasbordati dalla nave di cui alla lettera a ) , procede al trattamento a bordo...

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