Commission Regulation (EEC) No 2784/79 of 12 December 1979 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1798/75 on the importation free of Common Customs Tariff duties of educational, scientific or cultural materials

Published date13 December 1979
Subject MatterCCT: franchise,Research and training
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 318, 13 December 1979
EUR-Lex - 31979R2784 - IT 31979R2784

Regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 13/12/1979 pag. 0032 - 0037
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 8 pag. 0008


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2784/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1979

che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1027/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 1 ,

considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 3195/75 della Commissione ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1324/76 ( 4 ) , sono state adottate le disposizioni d ' applicazione del citato regolamento del Consiglio ;

considerando che le modifiche apportate al regolamento ( CEE ) n . 1798/75 con il regolamento ( CEE ) n . 1027/79 inducono a modificare di conseguenza dette disposizioni d ' applicazione ; che ne deriva in particolare la necessità di disposizioni specifiche , riguardanti l ' ammissione in franchigia dai dazi doganali tanto dei pezzi di ricambio , elementi o accessori specifici degli strumenti o apparecchi scientifici , quanto degli utensili destinati alla manutenzione , al controllo , alla calibratura o alla riparazione di tali strumenti o apparecchi ;

considerando che occorre peraltro apportare all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 le modifiche rese necessarie per tener conto del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , recante applicazione dell ' unità di conto europea agli atti adottati in campo doganale ( 5 ) ;

considerando che in caso di prestito , locazione o cessione fra istituiti o organismi situati in Stati membri diversi di oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale , ammessi in franchigia , è opportuno prevedere un sistema di controllo della destinazione e dell ' utilizzazione degli oggetti di cui trattasi per mezzo di un esemplare del documento di controllo T n . 5 conformemente alle modalità definite nel regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( 6 ) ;

considerando che l ' esperienza dimostra inoltre necessario apportare talune modifiche alla procedura istituita dal regolamento ( CEE ) n . 3195/75 , specialmente per quanto riguarda i termini previsti dal suo articolo 4 ;

considerando che , date le molteplici modifiche da apportare alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 e l ' esigenza di chiarezza , si rivela opportuno riunire in un testo unico tutte le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 e , di conseguenza , abrogare il regolamento ( CEE ) n . 3195/75 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

A . Obblighi dell ' istituito o organismo destinatario

Articolo 1

1 . L ' ammissione al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , all ' articolo 3 , paragrafi 1 e 2 , e all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , in appresso chiamati « oggetti » , comporta l ' obbligo per l ' istituto o organismo destinatario :

- di avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato ;

- di prenderli a carico nel proprio inventario ;

- di utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dal regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ;

- di facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e restino soddisfatte .

2 . Il direttore dell ' istituto o organismo destinatario , o il suo rappresentante abilitato , è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l ' impegno di conformarvisi .

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente comma venga presentata per ogni singola importazione , oppure cumulativamente per varie importazioni , oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l ' istituto o organismo destinatario .

B . Disposizioni applicabili in caso di prestito , locazione o cessione

Articolo 2

1 . Qualora siano applicare le disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , l ' istituto o organismo beneficiario del prestito , della locazione o della cessione di un oggetto , è tenuto , a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo , a rispettare gli obblighi enumerati all ' articolo 1 .

2 . Quando l ' istituto o organismo beneficiario del prestito della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l ' istituto o organismo che procede al prestito , alla locazione o alla cessione , la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro da luogo al rilascio da parte dell ' ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza di un esemplare di controllo T n . 5 , ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia . A tal fine , il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104 , alla voce « altri » :

- Oggetto in franchigia dai dazi doganali ( UNESCO )

Applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ;

3 . I paragrafi 1 e 2 si applicano , mutatis mutandis , al prestito , alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio , elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici , nonchù degli utensili per la manutenzione , il controllo , la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 .

C . Cessazione delle condizioni alle quali è subordinata la concessione della franchigia

Articolo 3

1 . L ' istituto o organismo che non soddisfi più alle condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che preveda di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti dal regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti .

2 . Quando un oggetto viene utilizzato a fini diversi da quelli previsti dal regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , esso viene sottoposto all ' applicazione del dazio doganale per esso previsto , secondo il tasso in vigore alla data in cui viene adibito ad un altro uso , secondo la specie ed in base al valore riconosciuti o ammessi in tale momento dall ' amministrazione doganale .

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL ' AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO , SCIENTIFICO O CULTURALE , AI SENSI DELL ' ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1798/75

Articolo 4

Per ottenere l ' ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n...

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