Commission Regulation (EEC) No 4260/88 of 16 December 1988 on the communications, complaints and applications and the hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport
Published date | 31 December 1988 |
Subject Matter | Transport,Competition |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1988 |
Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione del 16 dicembre 1988 relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi
Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0009
REGOLAMENTO (CEE) N. 4260/88 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1988 relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (1), in particolare l'articolo 26,
visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,
considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, punto 5, alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché dalle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento;
considerando che l'obbligo di notifica alla Commissione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori previste dall'articolo 5, punto 5 del regolamento (CEE) n. 4056/86 riguarda la composizione di controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punti 2 e 3 di tale regolamento; che occorre semplificare al massimo la procedura di tale notifica; che, pertanto, occorre che le notifiche vengono fatte per iscritto allegando i documenti che contengono il testo delle relative sentenze arbitrali e raccomandazioni di conciliatori;
considerando che le denunce a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 possono facilitare l'avvio da parte della Commissione di un procedimento per violazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE nel settore dei trasporti marittimi; che, di conseguenza, sembra opportuno semplifi-care al massimo la procedura relativa alla presentazione delle denunce; che occorre pertanto prevedere che le denunce vengano presentate per iscritto in un esemplare, lasciando ai ricorrenti la libertà di sceglierne la forma, il contenuto e le modalità;
considerando che la presentazione di domande a norma dell'articolo 12 regolamento (CEE) n. 4056/86 può avere importanti conseguenze giuridiche per ciascuna impresa che partecipa ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata; che, pertanto, ogni impresa deve avere il diritto di presentare tali domande alla Commissione; che, d'altra parte, se un'impresa esercita questo diritto, essa deve informarne le altre imprese che partecipano all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, affinché queste possano tutelare i propri interessi;
considerando che le imprese e associazioni di imprese debbono informare la Commissione dei fatti e delle circostanze che giustificano le domande presentate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;
considerando che è opportuno prescrivere che per le domande vengano utilizzati formulari, allo scopo di semplificarne ed accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, a vantaggio di tutti gli interessati;
considerando che nella maggior parte dei casi la Commissione avrà già avuto, nel corso della procedura di audizione prevista dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 frequenti contatti con le imprese o associazioni di imprese partecipanti, e che queste avranno quindi avuto la possibilità di manifestare il loro punto di vista in ordine agli addebiti loro contestati;
considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni di imprese interessate debbono avere il diritto, alla conclusione della procedura, di sottoporre le loro osservazioni relativamente agli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;
considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse dalle imprese o associazioni di imprese cui si referisce la procedura; che, a norma della seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86, tali persone debbono avere la possibilità di essere sentite qualora lo chiedano e dimostrino di avervi sufficiente interesse;
considerando che è opportuno dare la possibilià alle persone che hanno presentato una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 di formulare osservazioni qualora...
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