Commission Regulation (EEC) No 4260/88 of 16 December 1988 on the communications, complaints and applications and the hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport

Published date31 December 1988
Subject MatterTransport,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988R4260 - IT

Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione del 16 dicembre 1988 relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 4260/88 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1988 relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (1), in particolare l'articolo 26,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, punto 5, alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché dalle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento;

considerando che l'obbligo di notifica alla Commissione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori previste dall'articolo 5, punto 5 del regolamento (CEE) n. 4056/86 riguarda la composizione di controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punti 2 e 3 di tale regolamento; che occorre semplificare al massimo la procedura di tale notifica; che, pertanto, occorre che le notifiche vengono fatte per iscritto allegando i documenti che contengono il testo delle relative sentenze arbitrali e raccomandazioni di conciliatori;

considerando che le denunce a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 possono facilitare l'avvio da parte della Commissione di un procedimento per violazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE nel settore dei trasporti marittimi; che, di conseguenza, sembra opportuno semplifi-care al massimo la procedura relativa alla presentazione delle denunce; che occorre pertanto prevedere che le denunce vengano presentate per iscritto in un esemplare, lasciando ai ricorrenti la libertà di sceglierne la forma, il contenuto e le modalità;

considerando che la presentazione di domande a norma dell'articolo 12 regolamento (CEE) n. 4056/86 può avere importanti conseguenze giuridiche per ciascuna impresa che partecipa ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata; che, pertanto, ogni impresa deve avere il diritto di presentare tali domande alla Commissione; che, d'altra parte, se un'impresa esercita questo diritto, essa deve informarne le altre imprese che partecipano all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, affinché queste possano tutelare i propri interessi;

considerando che le imprese e associazioni di imprese debbono informare la Commissione dei fatti e delle circostanze che giustificano le domande presentate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;

considerando che è opportuno prescrivere che per le domande vengano utilizzati formulari, allo scopo di semplificarne ed accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, a vantaggio di tutti gli interessati;

considerando che nella maggior parte dei casi la Commissione avrà già avuto, nel corso della procedura di audizione prevista dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 frequenti contatti con le imprese o associazioni di imprese partecipanti, e che queste avranno quindi avuto la possibilità di manifestare il loro punto di vista in ordine agli addebiti loro contestati;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni di imprese interessate debbono avere il diritto, alla conclusione della procedura, di sottoporre le loro osservazioni relativamente agli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;

considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse dalle imprese o associazioni di imprese cui si referisce la procedura; che, a norma della seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86, tali persone debbono avere la possibilità di essere sentite qualora lo chiedano e dimostrino di avervi sufficiente interesse;

considerando che è opportuno dare la possibilià alle persone che hanno presentato una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 di formulare osservazioni qualora...

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