Commission Regulation (EEC) No 1244/82 of 19 May 1982 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows

Published date20 May 1982
Subject MatterBeef and veal,Milk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 143, 20 May 1982,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 143, 20 maggio 1982,Journal officiel des Communautés européennes, L 143, 20 mai 1982,Diario Oficial de las Comunidades Europeas #Edición especial 1985#03 Agricultura#Volumen 25
EUR-Lex - 31982R1244 - IT 31982R1244

Regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante modalità d' applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 20/05/1982 pag. 0020 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0133


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

recante le modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1198/82 (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 stabilisce che, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti all'atto della modifica di un tasso rappresentativo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (5), previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto; che, tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, è possibile derogare alle disposizioni predette;

considerando che è necessario precisare le condizioni per la concessione del premio e segnatamente il periodo in cui possono essere presentate le domande per la concessione del premio;

considerando che, ai fini della fissazione dell'importo del premio in moneta nazionale occorre prendere in considerazione, come tasso di conversione, il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno del periodo previsto per la presentazione delle domande;

considerando che la concessione del premio complementare previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché di quello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82 del Consiglio (6), implica la concessione del premio previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80; che tutte le altre condizioni per la concessione possono tuttavia essere stabilite dalle competenti autorità degli Stati membri interessati;

considerando che, qualora gli impegni scaturenti dal regime di premi non siano rispettati, gli importi del premio già versati devono essere rimborsati; che, tuttavia, in determinati casi, in particolare se il beneficiario non è in grado, temporaneamente o durevolmente, di far fronte a detti impegni, per cause indipendenti dalla sua volontà, di cui comunque non può evitare...

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