Commission Regulation (EEC) No 3044/90 of 22 October 1990 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

Published date24 October 1990
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 292, 24 October 1990
EUR-Lex - 31990R3044 - IT 31990R3044

Regolamento (CEE) n. 3044/90 della Commissione, del 22 ottobre 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 24/10/1990 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0149
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0149


REGOLAMENTO (CEE) N. 3044/90 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1990 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2943/90 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura concernente i prodotti di cui ai punti da 1 a 3 della tabella allegata;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente concernente il prodotto di cui al punto 4 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella...

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