Commission Regulation (EEC) No 2681/83 of 21 September 1983 laying down detailed rules for the application of the subsidy system for oil seeds

Published date28 September 1983
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 266, 28 September 1983
EUR-Lex - 31983R2681 - IT

Regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione del 21 settembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 28/09/1983 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0208
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0020


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2681/83 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1983

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d ' integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo alla attuazione di un 'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1413/82 ( 2 ) , in particolare l 'articolo 27 , paragrafo 5 .

considerando che l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 del Consiglio , del 14 giugno 1983 , relativo all ' integrazione concessa per i semi oleosi ( 3 ) , prevede che gli Stati membri controllino , nell ' oleificio , oppure nell ' impresa di produzione di alimenti per animali , l ' utilizzazione di tali semi ; che per l ' efficacia del controllo è opportuno stabilire le modalità del controllo ;

considerando che , ai fini del controllo , occore fondarsi segnatamente sulla contabilità di magazzino degli utilizzator dei semi ;

considerando che l ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 prevede l ' istituzione di un certificato d ' integrazione comunitaria che , in caso di fissazione anticipata della integrazione , è valido in tutta la Comunità ; che l ' entrata in vigore di tali norme esige l ' adozione di disposizioni comuni per quanto concerne le condizioni di compilazione e utilizzazione di tali certificati , l ' istituzione di moduli comunitari e l 'instaurazione di metodi di cooperazione amministrativa tra Stati membri ;

considerando che , in caso di fissazione anticipata dell ' integrazione , il periodo di validità dei certificati deve essere determinato tenendo presente la necessità di adeguare le condizioni d ' acquisto per i semi raccolti nella Comunità a quelle esistenti sul mercato mondiale ;

considerando che , dati gli usi commerciali in materia di semi , occorre ammettere una certa tolleranza per quanto riguarda la quantità identificata rispetto a quella indicata nel certificato ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , in caso di fissazione anticipata dell 'integrazione , il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che , salvo causa di forza maggiore , è incamerato quando i semi non sono stati sottoposti a controllo in un oleificio oppure in un ' impresa di produzione di alimenti per animali durante il periodo di validità del certificato ; che a tal fine occorre definire il regime cauzionale fissando l ' importo de deposito e le modalità di svincolo dello stesso ;

considerando che , ai fini di una corretta gestione amministrativa , i certificati e gli estratti di certificato non possono essere modificati dopo il rilascio ; che , per il caso di dubbio dovuto ad errore imputabile all ' organismo emittente e riferito alle indicazioni che figurano nel certificato o nell ' estratto , occorre tuttavia prevedere una procedura per il ritiro dei certificati o estratti sbagliati e il rilascio di titoli corretti ;

considerando che , per l ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione , occorre definire le modalità di versamento della medesima ;

considerando che , a norma dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , ogni importazione di semi o di miscele deve essere soggetta ad un sistema di controllo ; che i semi e le miscele denaturati non possono più essere trasformati per la produzione di olio ; che , per i semi riconosciuti come sementi , il regime applicabile a tali prodotti non ammette la trasformazione per la produzione di olio ; che taluni semi di girasole bianchi e striati , nonchù i semi di girasole decorticati destinati al consumo umano e condizionati i sacchi aventi un contenuto di 25 kg non sono adatti alla trasformazione per la produzione di olio ; che è pertanto opportuno non sottoporre questi gruppi di prodotti al controllo di cui al predetto articolo 9 ;

considerando che , a norma di detto articolo 9 , il controllo dei semi o delle miscele può essere abbinato alla costituzione di un deposito cauzionale ; che occorre definire il regime di tale deposito fissandone l ' importo e le condizioni in cui questo è totalmente o parzialmente incamerato ;

considerando che , ai fini di un corretto funzionamento del regime d ' integrazione , è necessario prevedere disposizioni amministrative che garantiscano che i semi o le miscele importati sono stati sottoposti a controllo nell ' oleificio , o in un ( impresa di produzione di alimenti per animali situati nella Comunità , ovvero messi in condizioni di non poter beneficiare dell ' integrazione ; che tale scopo può essere conseguito ricorrendo , negli scambi intracomunitari , all ' esemplare di controllo rilasciato e utilizzato in conformità delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione ( 4 ) ;

considerando che è opportuno stabilire un criterio relativo alla frequenza minima di fissazione dell ' integrazione ; che l ' applicazione dell ' integrazione almeno una volta alla settimana appare sufficiente ;

considerando che , a norma dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , occorre tener conto , per la determinazione dell 'ammontare correttivo previsto da detto articolo , segnatamente della tendenza dei prezzi dei semi in causa sul mercato mondiale ; che tale tendenza può essere constatata sulla base del divario tra il prezzo mondiale attuale e il prezzo mondiale a termine di tali semi ; che occorre fissate i criteri che consentano di determinare tale tendenza anche in mancanza del prezzo a termine ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1594/83 ha esteso il regime d ' integrazione per i semi oleosi di cui all ' articolo 27 del regolamento n . 136/66/CEE ai semi di colza e di ravizzone incorporati negli alimenti per animali , abrogando il regolamento ( CEE ) n . 2114/71 ( 5 ) ; che è pertanto opportuno fondere le modalità di applicazione del regime d ' integrazione in un nuovo testo e abrogare pertanto il regolamento ( CEE ) n . 1204/72 ( 6 );

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione i grassi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime d ' integrazione per i semi oleosi , istituito dall ' articolo 27 del regolamento n . 136/66/CEE .

CAPITOLO 1

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1 . « Impresa » : un oleificio o un ' impresa che fabbrichi alimenti per animali , comprendente :

a ) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione dell ' olio

e

b ) quando i semi non possono essere immagazzinati in tale perimetro , qualsiasi locale al di fuori di quest ' ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei semi immagazzinati e che sia stato approvato preventivamente dall ' organismo incaricato del controllo stesso .

2 . « Trasformazione » :

a ) la triturazione dei semi oleosi ai fini dell ' estrazione totale o parziale dell 'olio

oppure

b ) l 'incorporazione dei semi di colza e di ravizzone negli alimenti per animali .

3 . « Incorporazione » : miscugli , con altri prodotti , negli alimenti per animali , dei semi di colza e di ravizzone , che sono tritati o macinati prima o dopo tale operazione , senza estrazione d ' olio .

Articolo 3

1 . Il controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 si effettua dal momento dell ' entrata dei semi nell 'impresa fino alla loro trasformazione per la produzione di olio o alla loro uscita dall ' impresa allo stato naturale .

2 . Il controllo deve consentire , segnatamente , di verificare la corrispondenza tra la quantità dei semi entrata nell ' impresa e , a seconda dei casi ,

a ) la quantità di olio e di panelli ottenuta dalla trasformazione di tali semi ,

b ) la quantità di semi incorporati negli alimenti per animali ,

c ) la quantità di semi uscita dall ' impresa allo stato naturale .

3 . Ai fini del controllo presso l ' impresa si tiene una contabilità destinta per i semi raccolti nella Comunità e per quelli importati , recante almeno l ' indicazione :

- delle quantità entrate , con menzione del peso netto del prodotto tale quale , nonchù del tenore di umidità ed impurità e , nel caso di un oleificio , del tenore in olio ;

- dei movimenti dei semi tra i locali e i luoghi di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , ed i locali di cui alla lettera b ) dello stesso paragrafo ;

- delle quantità di semi trasformate e delle quantità di olio e di panelli ottenute da tali semi o delle quantità di semi incorporati negli alimenti per animali .

Articolo 4

1 . I semi raccolti nella Comunità possono uscire dall ' impresa soltanto previa autorizzazione dell ' organismo incaricato del controllo e a condizione che non sia stata presentata per i prodotti in causa una domanda della parte I.D . del certificato di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .

2 . I semi importati possono uscire dall ' impresa soltanto previa autorizzazione dell ' organismo incaricato del controllo . All ' uscita dall 'impresa , sono sottoposti al controllo di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .

Articolo 5

1 . Il certificato d ' integrazione...

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