Commission Regulation (EEC) No 4261/88 of 16 December 1988 on the complaints, applications and hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 3975/87 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector

Published date31 December 1988
Subject MatterTransport,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988R4261 - IT

Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione del 16 dicembre 1988 relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1988 pag. 0010 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0104


REGOLAMENTO (CEE) N. 4261/88 ALLA DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1988 relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (1), in particolare l'articolo 19,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, la Commissione ha facoltà di emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 3, paragrafo 1 delle domande previste dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 5, nonché delle audizioni previste dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento;

considerando che la denunce a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio possono facilitare l'avvio da parte della Commissione di un procedimento per violazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE nel settore dei trasporti aerei; che è pertanto opportuno semplificare al massimo la procedura relativa alla presentazione delle denunce; che occorre quindi prevedere che le denunce vengano presentate per iscritto in un esemplare, lasciando ai ricorrenti la libertà di sceglierne la forma, il contenuto e le modalità;

considerando che le presentazione di domande a norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 può avere importanti conseguenze giuridiche per ciascuna impresa che partecipa ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata; che pertanto ogni impresa deve avere il diritto di presentare tali domande alla Commissione: che, d'altra parte, se un'impresa esercita questo diritto, essa deve informarne le altre imprese che partecipano all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, affinché queste possano tutelare i propri interessi;

considerando che le imprese e associazioni di imprese debbono informare la Commissione dei fatti e delle circostanze che giustificano le domande presentate a norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87;

considerando che è opportuno prescrivere che per le domande vengano utilizzati formulari, allo scopo di semplificarne ed accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, a vantaggio di tutti gli interessati;

considerando che nella maggior parte dei casi la Commissione avrà già avuto, nel corso della procedura di audizione prevista dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87, frequenti contatti con le imprese o associazioni di imprese partecipanti, e che queste avranno quindi avuto la possibilità di manifestare il loro punto di vista in ordine agli addebiti loro contestati;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87, e ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni di imprese interessate debbono avere il diritto, alla conclusione della procedura, di sottoporre le loro osservazioni relativamente agli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;

considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse dalle imprese o associazioni di imprese interessate alla procedura; che, a norma della seconda frase dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, tali persone debbono avere la possibilità di essere sentite qualora lo chiedano e mostrino di avervi...

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