Commission Regulation (EEC) No 2526/85 of 5 August 1985 amending Regulation No 27 as regards the form to be used for applications and notifications under Council Regulation No 17

Published date07 September 1985
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 7 September 1985
EUR-Lex - 31985R2526 - IT

Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione del 5 agosto 1985 che modifica il regolamento n. 27 per quanto riguarda il formulario da utilizzare per le domande e le notificazioni previste dal regolamento n. 17 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/1985 pag. 0001 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0069
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 3 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 3 pag. 0009


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2526/85 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1985

che modifica il regolamento n. 27 per quanto riguarda il formulario da utilizzare per le domande e le notificazioni previste dal regolamento n. 17 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 24,

considerando che il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 (2), modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Grecia, prevede, in particolare nell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, che le domande di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e le notificazioni di cui agli articoli 4 o 5, paragrafo 2 del regolamento n. 17 devono essere redatte sul formulario A/B;

considerando che è opportuno adattare la struttura del formulario A/B sulla base dell'esperienza e, in particolare, del fatto che il formulario utilizzato non obbliga gli interessati a fornire tutte le informazioni necessarie per una decisione;

considerando che è necessario adattare il formulario A/B alle esigenze della procedura di opposizione prevista da numerosi regolamenti di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi;

considerando che è opportuno permettere alle imprese che presentano domande ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 ai fini dell'applicazione dell'articolo 86 del trattato, di utilizzare il formulario A/B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 27 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 2, paragrafo 1, i termini « nonché i rispettivi allegati » sono soppressi.

2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Il contenuto delle domande

e delle notificazioni

1. Le domande previste dall'articolo 2 del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le notificazioni previste dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 17 devono essere presentate per mezzo del formulario A/B secondo le modalità prescritte nel formulario e nella relativa nota complementare, riprodotti in allegato al presente regolamento.

2. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nel formulario A/B e nella nota complementare.

3. Più imprese interessate possono usare un unico formulario per la domanda o la notificazione.

4. Le domande previste dall'articolo 2 del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione delll'articolo 86 del trattato devono contenere una descrizione completa dei fatti, indicando in particolar modo la pratica di cui trattasi e la posizione che l'impresa o le imprese occupano nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio cui la pratica si riferisce. Si può utilizzare allo scopo il formulario A/B ».

3) L'allegato è sostituito dal formulario A/B e dalla nota complementare allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. 13 del 21. 10. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // // Al presente formulario deve essere unito un allegato contenente le informazioni specificate nella « Nota complementare » qui acclusa. // // // Il formulario e l'allegato devono essere presentati in tredici esemplari (uno per la Commissione e uno per ciascuno stato membro). Devono essere presentate tre copie di ogni accordo di cui trattasi e una copia di altri eventuali documenti a sostegno della domanda. // FORMULARIO A/B // // Si prega di completare l'accluso avviso di ricevimento. // // // Se lo spazio è insufficiente, si prega di utilizzare fogli supplementari indicando esattamente il punto del formulario cui si riferiscono. // // // //

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale della concorrenza

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

A. Domanda di attestazione negativa di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

B. Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi degli articoli 4 o 5 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, diretta ad ottenere un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, incluse le notifiche che invocano il beneficio della procedura di opposizione.

Identità dei partecipanti

1. Identità di chi effettua la domanda/notificazione

Denominazione e ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, telex e telefax e designazione (1) dell'impresa, delle imprese o dell'associazione di imprese che presentano la domanda o la notificazione.

Per le società di persone, le imprese individuali ed altri enti sprovvisti di personalità giuridica che operano sotto una ditta o ragione sociale, indicare altresì cognome, nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o dei soci.

Se la domanda o la notificazione viene presentata in nome e per conto di terzi ovvero è presentata da più persone si devono fornire il nome, l'indirizzo e la funzione del rappresentante (o del rappresentante comune), unitamente alla prova del suo potere di rappresentanza. Se la domanda o la notificazione è presentata da o in nome di più persone si raccomanda la designazione di un rappresentante comune. (Regolamento n. 27 della Commissione, articolo 1, paragrafi 2 e 3).

(1) Per esempio « costruttore di autoveicoli », « agenzia di servizi informatici », « società conglomerata ». 2. Identità degli altri partecipanti alle intese.

Ragione sociale completa, indirizzo e designazione di ogni altro partecipante all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata (qui appresso « l'intesa »).

Indicare le modalità con cui gli altri partecipanti sono stati informati della presentazione della domanda o della notificazione.

(Non è necessario fornire le suddette informazioni quando si tratti di contratti tipo che l'impresa che presenta la domanda o la notificazione ha concluso o intende concludere con una pluralità di controparti: ad esempio, contratto di designazione di rivenditori).

1.2 // Scopo della domanda o della notificazione (si veda la nota complementare) // Si prega di rispondere con sì o no ad ogni domanda

Si tratta unicamente di una domanda di attestazione negativa (vedasi la nota complementare - capitolo IV, primo paragrafo in fine - per le conseguenze di tale domanda)?

Si tratta di una domanda di attestazione negativa ed altresì di notificazione della intesa diretta ad ottenere un'esenzione qualora la Commissione non rilasci un'attestazione negativa?

Si tratta unicamente di una notificazione della intesa al fine di ottenere un'esenzione?

Ritenete che la presente domanda possa beneficiare di una procedura di opposizione?

(Vedasi la nota complementare - sezioni III, IV, VI e VIII - e l'allegato 2).

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare il regolamento e l'articolo al quale si fa riferimento.

Potrebbe eventualmente bastare una semplice lettera amministrativa? (Vedasi la fine del capitolo VII della nota complementare).

I sottoscritti dichiarano che per quanto di loro conoscenza le informazioni fornite nel presente documento e nelle . . . pagine ad esso allegate corrispondono a verità, che tutte le informazioni costituite da stime sono indicate come tali e rappresentano valutazioni della massima accuratezza, e che tutte le opinioni espresse sono veritiere.

Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17 (si veda l'allegata nota complementare).

1.2 // , (luogo) // il (data) 1.2.3 // // Firme: //

Lasciare libero questo spazio

1.2.3 // COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE Direzione generale della concorrenza // // Bruxelles, il

A

AVVISO DI RICEVUTA

(Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora la parte superiore venga compilata dal richiedente in un unico esemplare)

La Sua domanda di attestazione negativa del

La Sua notificazione del

riguardante:

Suo riferimento:

Parti interessate

1.2 // 1. // // 2. // e altri

(non è necessario indicare le altre imprese interessate)

Riservato alla Commissione

È stata ricevuta il

e registrata sotto il n. IV

Nella corrispondenza si prega indicare sempre il numero di registrazione

1.2.3.4 // Indirizzo provvisorio: Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles // Telefono: Linea diretta: 235 . . . . Centralino: 235 11 11 // Telex: COMEU B 21877 // Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

NOTA COMPLEMENTARE

SOMMARIO

1.2 // I. // Finalità della normativa comunitaria in materia di concorrenza // II. // Attestazione negativa // III. // Esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo...

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