Commission Regulation (EEC) No 1391/78 of 23 June 1978 laying down amended rules for the application of the system of premiums for the non-marketing of milk and milk products and for the conversion of dairy herds
| Published date | 24 June 1978 |
| Subject Matter | Milk products,Beef and veal,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 167, 24 June 1978 |
Regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 24/06/1978 pag. 0045 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0137
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0137
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1391/78 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 1978
recante modalità d ' applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1078/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1041/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 ,
considerando che l ' applicazione del regime di premi per l non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero è stata prorogata e che talune condizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 1078/77 sono state modificate ; che è quindi opportuno adattare in conseguenza le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1307/77 della Commissione , del 15 giugno 1977 , relativo a disposizioni di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 689/78 ( 4 ) ; che è opportuno chiarire alcune di queste disposizioni in modo da facilitarne l ' applicazione , tenuto conto dell ' esperienza acquisita ; che , per maggior chiarezza , è opportuno abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1307/77 e adottare un nuovo testo , inserendovi le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 36/78 della Commissione , del 9 gennaio 1978 , relativo a taluni casi particolari di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( 5 ) ;
considerando che , al fine di garantire un controllo per tutta la durata degli obblighi , è necessario conoscere non soltanto il numero di vacche da latte , ma anche quello di tutti gli animali atti alla produzione lattiera ; che è quindi necessario rilevare e contrassegnare tutti questi animali , prevedendo la compilazione di una scheda segnaletica che consenta di accertare se l ' animale è stato utilizzato conformemente alla destinazione prevista ; che , sussistendo il rischio che negli scambi commerciali detta scheda non venga usata correttamente , l ' allevatore deve essere esplicitamente avvertito che è responsabile della restituzione della scheda , affinché non commercializzi gli animali senza essersi preventivamente assicurato della restituzione della medesima ;
considerando che , salvo per gli scambi intracomunitari , è possibile utilizzare contrassegni e schede segnaletiche eventualmente previsti da disposizioni nazionali , al fine di evitare , per quanto possibile , ulteriori dispendi amministrativi ;
considerando che , ai fini del premio di riconversione , il valore dei vari animali che l ' agricoltore puo allevare nell ' azienda deve essere riferito a un ' unità corrisponden al valore di un bovino adulto ; che ogni eventuale modifica che sopravvenga nella mandria per motivi stagionali o per sostituzione , senza peraltro compromettere globalmente il rispetto degli obblighi , deve essere considerata calcolando le unità di bestiame adulto per anno in modo che , qualora si abbia una riduzione della durata di allevamento e qualora degli animali cambino categoria d ' età nel corso dell ' anno si effettui la relativa conversione sull ' anno ;
considerando che il controllo del rispetto dell ' obbligo di non rendere le superfici foraggere utilizzabili per la produzione di latte richiede una registrazione di tali superfici ; che cio implica la rilevazione di tutte le superfici dell ' azienda , essendo imprevedibile la possibilità di un cambiamento di utilizzazione ;
considerando che , qualora gli obblighi derivanti dal regime di premi non siano rispettati , gli importi del premio già corrisposti devono essere rimborsati ; che , tuttavia , in determinati casi , specie se il beneficiario non è in grado , temporaneamente o durevolmente , per cause indipendenti dalla sua volontà e di cui non avrebbe potuto evitare le conseguenze se non a prezzo di sacrifici eccessivi ( 6 ) , è opportuno prevedere un ' esenzione provvisoria o permanente dai medesimi ; che , inoltre , gli obblighi derivanti dal regime di premi restano validi anche in caso di cessione dell ' azienda ;
considerando che il controllo del regime di premi e della sua uniforme applicazione richiede da parte degli Stati membri la trasmissione di regolari comunicazioni sullo stato delle domande e delle accettazioni ; che tali comunicazioni sono necessarie anche per quanto riguarda la relazione da presentare al Consiglio ai sensi dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
TITOLO 1
Definizioni
Articolo 1
1 . Ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 e del presente regolamento , si intende per :
a ) " vacca da latte " , l ' animale femmina della specie bovina domestica che sia atto alla produzione di latte destinato alla commercializzazione e che abbia partorito almeno una volta ; si considerano vacche da latte anche le giovenche gravide ;
b ) " bestiame da latte " , l ' insieme degli animali femmine della specie bovina domestica di almeno sei mesi che siano atti alla produzione di latte destinato alla commercializzazione ;
c ) " vacca delle razze da carne " , l ' animale femmina della specie bovina domestica che abbia partorito almeno una volta e appartenga a una delle razze il cui orientamento...
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