Commission Regulation (EEC) No 84/93 of 19 January 1993 on the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector

Published date20 January 1993
Subject MatterTobacco
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 12, 20 January 1993
EUR-Lex - 31993R0084 - IT

Regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 20/01/1993 pag. 0005 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 84/93 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1993 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92, viene concesso un aiuto specifico pari al 10 % del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi tra un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardino l'intera produzione dei membri di tale associazione;

considerando che occorre definire le condizioni cui devono rispondere le associazioni di produttori per essere riconosciute e poter quindi beneficiare dell'aiuto specifico;

considerado che, allo scopo di rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che, salvo casi particolari, un produttore può essere membro di una sola associazione;

considerando che, per rispettare lo spirito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e in particolare per evitare distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, occorre precisare che l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione; che un trasformatore può tuttavia essere membro dell'associazione in quanto produttore di tabacco;

considerando che, per garantire una certa uniformità delle procedure amministrative, è opportuno disciplinare alcuni elementi relativi alla domanda, alla concessione e alla revoca del riconoscimento, nonché alla verifica delle pertinenti condizioni;

considerando che, per favorire un'utilizzazione efficace dell'aiuto specifico, è necessario limitarne le finalità al conseguimento di determinati scopi, e in particolare all'erogazione di una remunerazione supplementare ai produttori membri dell'associazione;

considerando che, tenuto conto della specificità di questo aiuto, occorre definire le modalità del suo pagamento in modo autonomo rispetto al pagamento del premio;

considerando che è opportuno precisare che il premio, espresso in moneta nazionale, è identico per tutti i produttori che consegnano il loro tabacco ai trasformatori durante un periodo dato, e che il tasso di conversione utilizzato è quello applicabile all'inizio dell'anno successivo a quello del raccolto;

considerando che, a causa del lasso di tempo necessario agli Stati membri per mettere in atto le disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere modalità particolari per il raccolto 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

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