Commission Regulation (EEC) No 1483/86 of 15 May 1986 amending Regulation (EEC) No 3718/85 laying down certain technical and control measures relating to the fishing activities in Portuguese waters of vessels flying the flag of Spain
Published date | 16 May 1986 |
Subject Matter | Fisheries policy,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 130, 16 May 1986 |
Regolamento (CEE) n. 1483/86 della Commissione del 15 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 16/05/1986 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0115
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1483/86 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 352, paragrafo 8,
considerando che è opportuno potenziare le misure di controllo per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco;
considerando che è opportuno abbreviare la durata di validità degli elenchi periodici, di estendere alle navi di stazza lorda superiore a 20 TSL le condizioni speciali cui devono soddisfare per essere autorizzate ad esercitare la pesca e di prevedere un regime particolare per le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL;
considerando che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3718/85 della Commissione (1);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3718/85 è modificato come segue:
1. Nell'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« L'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno viene trasmesso almeno quindi giorni prima della sua entrata in vigore; esso copre un periodo di almeno due mesi civili.
L'elenco delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco viene trasmesso almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore; esso copre un periodo che val dal 1o al 15 del mese oppure dal 16 alla fine del mese ».
2. Nell'articolo 3, paragrafo 3, il quarto trattino sostituito dal testo seguente:
« - coefficiente menzionato all'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di...
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