Commission Regulation (EU) 2015/414 of 12 March 2015 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards (6 S )-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt used in the manufacture of food supplements Text with EEA relevance
Published date | 13 March 2015 |
Subject Matter | Foodstuffs,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 68, 13 March 2015 |
13.3.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 68/26 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/414 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
recante modifica della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, usato nella fabbricazione di integratori alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | L'allegato II della direttiva 2002/46/CE stabilisce l'elenco delle sostanze vitaminiche e minerali e, per ciascuna di esse, le forme consentite per la fabbricazione di integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione (2) ha sostituito gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE. |
(2) | A norma dell'articolo 14 della direttiva 2002/46/CE le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica devono essere adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(3) | In seguito ad una richiesta relativa all'aggiunta dell'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, come fonte di folato all'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE, l'11 settembre 2013 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sull'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, aggiunto come fonte di folato a scopi nutrizionali a integratori alimentari, e sulla biodisponibilità del folato derivante da questa fonte (3). |
(4) | Dal parere dell'Autorità consegue che l'uso dell'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, in integratori alimentari come fonte di folato non desta preoccupazioni in termini di sicurezza. |
(5) | A seguito del parere favorevole dell'Autorità, l'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, dovrebbe essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE. |
(6) | L'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, è un nuovo ingrediente alimentare la cui immissione sul mercato è stata |
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