Commission Regulation (EU) 2015/2282 of 27 November 2015 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the notification forms and information sheets (Text with EEA relevance)

Published date10 December 2015
Subject MatterState aids,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 325, 10 December 2015
L_2015325IT.01000101.xml
10.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/2282 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 33,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato è stato quello di individuare principi comuni per la valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto da parte della Commissione. In tale contesto, la Commissione ritiene che una misura di aiuto sia compatibile con il trattato solo se soddisfa criteri quali il raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, la necessità dell'intervento statale, l'adeguatezza, l'effetto di incentivazione, la proporzionalità e la prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato sono stati modificati e razionalizzati alla luce di tali principi comuni di valutazione. È opportuno quindi modificare i moduli di notifica e le schede di informazioni sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2) onde garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme aggiornate in materia di aiuti di Stato.
(2) È necessario, inoltre, che le misure di aiuto rispettino i criteri di trasparenza di cui alla comunicazione sulla trasparenza (3) volta a promuovere l'osservanza delle norme, a ridurre l'incertezza e a consentire alle imprese di verificare se gli aiuti concessi ai concorrenti siano legali. Migliorando la circolazione delle informazioni sugli aiuti concessi a vari livelli, la trasparenza agevola inoltre le attività di applicazione della normativa da parte delle autorità nazionali e regionali e garantisce quindi un maggiore controllo e follow-up a livello nazionale e locale. A tal fine, gli Stati membri notificanti dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti circa la pubblicazione di informazioni sulle misure di aiuto.
(3) In considerazione dell'impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o in cui sono ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato, occorre che gli Stati membri effettuino una valutazione di tali regimi. Al fine di consentire alla Commissione di esaminare il piano di valutazione, gli Stati membri devono trasmetterle il progetto di piano di valutazione contestualmente alla notifica del regime di aiuti. A tal fine è opportuno aggiungere al regolamento (CE) n. 794/2004 un nuovo modulo per il piano di valutazione, a uso degli Stati membri.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
3) gli allegati III A e III B sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

(2) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(3) Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).


ALLEGATO I

L'allegato I è modificato come segue:

1) La parte I è sostituita dalla seguente: «PARTE I. INFORMAZIONI GENERALI 1. Status della notifica Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:
a) ☐ una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occorre compilare l'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta.
b) ☐ una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
c) ☐ una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 (1). In tal caso, compilare solo il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
d) ☐ una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica. In caso sia selezionata l'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Fornire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della misura prevista: la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato; … la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese; … la misura è discrezionale, ovvero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali; … la misura causa distorsioni della concorrenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli scambi intraunionali? …
2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto Stato membro interessato: … Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale. … Persona di contatto:
Nome: …
Indirizzo: …
Telefono: …
E-mail: …
Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:
Nome: …
Indirizzo: …
Indirizzo Internet: …
E-mail: …
Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente
Nome: …
Telefono: …
E-mail: …
Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:
Nome: …
Indirizzo: …
Indirizzo Internet: …
E-mail: …
3. Beneficiari 3.1. Ubicazione dei beneficiari
a) ☐ in una regione non assistita: …
b) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2): …
c) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): …
3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:
a) ☐ in una regione non assistita: …
b) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2): …
c) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): …
3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):
a) ☐ la misura è applicabile in tutti i settori
b) ☐ la misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE (2): …
3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare: 3.4.1. Tipo di beneficiari:
a) ☐ grandi imprese
b) ☐ piccole e medie imprese (PMI)
c) ☐ medie imprese
d) ☐ piccole imprese
e) ☐ microimprese
3.4.2. Numero stimato di beneficiari:
a) ☐ inferiore a 10
b) ☐ da 11 a 50
c) ☐ da 51 a 100
d) ☐ da 101 a 500
e) ☐ da 501 a 1 000
f) ☐ più di 1 000
3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare: 3.5.1. Nome del beneficiario: …
...

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