Commission Regulation (EU) 2016/1002 of 17 June 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for AMTT, diquat, dodine, glufosinate and tritosulfuron in or on certain products (Text with EEA relevance)

Published date24 June 2016
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 24 June 2016
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24.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1002 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per il diquat i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la dodina, il glufosinato e il tritosulfuron i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per il diquat l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Per quanto riguarda gli LMR per orzo, mais/granturco e frumento l'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per tutti gli altri prodotti alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3) Per la dodina l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile nessuna informazione riguardo agli LMR per mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina/grossularia e sedani e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(4) Per il glufosinato l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (4). L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per mirtilli, uva spina/grossularia, crescione, barbarea, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile nessuna informazione riguardo agli LMR per mais dolce, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoli rapa, cardi, sedani, finocchio, porri e rabarbaro e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sul fattore di variabilità appropriato fornite dall'Ungheria dopo la pubblicazione del parere motivato e data l'assenza di rischi per i consumatori, gli LMR per le patate dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello vigente.
(5) Per il tritosulfuron l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5) e ha proposto due diversi gruppi di definizioni dei residui, uno per il tritosulfuron e l'altro per il suo metabolita AMTT, tenendo conto delle loro proprietà tossicologiche distinte. L'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per il tritosulfuron. Per quanto riguarda il metabolita AMTT, l'Autorità ha raccomandato di stabilire tutti gli LMR al limite di determinazione pertinente (LDD). È necessario sviluppare metodi analitici che permettano di ottenere l'LDD più basso possibile per l'AMTT. Una volta disponibili tali metodi, i livelli stabiliti dal presente regolamento possono essere riveduti in qualsiasi momento.
(6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(8) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
(9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli LMR vigenti, i limiti per il diquat di 0,02 mg/kg per orzo, mais/granturco e frumento dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
(12) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive dodina, glufosinato e tritosulfuron e il metabolita AMTT in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017.

Per quanto riguarda la sostanza attiva diquat in e su tutti i prodotti, ad esclusione di orzo, mais/granturco e frumento, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diquat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il diquat in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(1):3972.

(3) Autorità europea per la sicurezza...

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